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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 16. Covid 19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i com-portamenti della comunità e della professione medica
Agostino Nigro
Covid 19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i comportamenti della comunità e della professione medica.
L’Autore esamina la concitata normativa sanzionatoria delle condotte violative delle prescrizioni volte a contenere il contagio. Un diritto delle catastrofi, parafrasando la branca della medicina che si occupa delle emergenze derivanti da calamità. Anche il diritto penale dell’emergenza Covid 19 si può dire che abbia vissuto una fase 1 ed una fase 2. Nella prima, in cui più pressante si è sentita l’esigenza del legislatore di porre norme avverso comportamenti trasgressivi, si è proceduto con un approccio di “corpo” e non pienamente personale nel giudizio di responsabilità penale. Nella seconda, più ragionata e realistica, si è delineato il diritto vigente nell’ambito repressivo sanzionatorio. Nel mentre, isolata dal resto della società e dalle forme di repressione delle violazioni della quarantena e dell’isolamento sociale, all’interno degli ospedali e delle terapie intensive si consumava la drammatica problematica della responsabilità del sanitario per omesse cure.
Sommario:
1. Un diritto penale dell’emergenza e della collettività. - 2. La Fase 1: alla frenetica ricerca di un deterrente penale. - 2.1. L’ipotesi art. 650 c.p. - 2.2. L’ipotesi art. 260 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie). - 3. La Fase 2: una ragionevole norma di depenalizzazione e l’assetto definitivo delle norme penali. - 3.1. L’assetto definitivo delle norme penali. - 4. Dal generale al particolare: il sanitario di fronte all’emergenza. - NOTE
1. Un diritto penale dell’emergenza e della collettività.
L’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19, com’è noto, ha raggiunto livelli di impronosticabile gravità, al punto di sollecitare i sistemi giuridici europei ad arcaiche soluzioni limitative della libertà individuale, pressoché rimaste sconosciute nei 70 e più anni di pace post bellica. Tale capacità di penetrazione del virus, non solo all’interno delle difese immunitarie dell’individuo, ma anche delle difese
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Agostino Nigro
Covid 19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i comportamenti della comunità e della professione medica.
L’Autore esamina la concitata normativa sanzionatoria delle condotte violative delle prescrizioni volte a contenere il contagio. Un diritto delle catastrofi, parafrasando la branca della medicina che si occupa delle emergenze derivanti da calamità. Anche il diritto penale dell’emergenza Covid 19 si può dire che abbia vissuto una fase 1 ed una fase 2. Nella prima, in cui più pressante si è sentita l’esigenza del legislatore di porre norme avverso comportamenti trasgressivi, si è proceduto con un approccio di “corpo” e non pienamente personale nel giudizio di responsabilità penale. Nella seconda, più ragionata e realistica, si è delineato il diritto vigente nell’ambito repressivo sanzionatorio. Nel mentre, isolata dal resto della società e dalle forme di repressione delle violazioni della quarantena e dell’isolamento sociale, all’interno degli ospedali e delle terapie intensive si consumava la drammatica problematica della responsabilità del sanitario per omesse cure.
Sommario:
1. Un diritto penale dell’emergenza e della collettività. - 2. La Fase 1: alla frenetica ricerca di un deterrente penale. - 2.1. L’ipotesi art. 650 c.p. - 2.2. L’ipotesi art. 260 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie). - 3. La Fase 2: una ragionevole norma di depenalizzazione e l’assetto definitivo delle norme penali. - 3.1. L’assetto definitivo delle norme penali. - 4. Dal generale al particolare: il sanitario di fronte all’emergenza. - NOTE
1. Un diritto penale dell’emergenza e della collettività.
L’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19, com’è noto, ha raggiunto livelli di impronosticabile gravità, al punto di sollecitare i sistemi giuridici europei ad arcaiche soluzioni limitative della libertà individuale, pressoché rimaste sconosciute nei 70 e più anni di pace post bellica. Tale capacità di penetrazione del virus, non solo all’interno delle difese immunitarie dell’individuo, ma anche delle difese
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