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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 25. Emergenza, salus publica e Costituzione

Pierangelo Sorrentino

L’analisi si focalizza sui rapporti tra emergenza, vista quale situazione fattuale idonea a generare una normazione extra-ordinem, e principi scolpiti nella Carta costituzionale.

In tale quadro l’attenzione ricade su due opzioni interpretative sovente evocate nel dibattito dottrinale, lo “stato di eccezione” (secondo l’elaborazione di Carl Schmitt) e lo stato di guerra, espressamente normato all’art. 78 della Costituzione, valutandone l’attitudine a costituire possibili fonti di legittimazione di un diritto “speciale” fondato sulla “necessità” e, per l’art. 78 Cost., a verificare la possibile applicazione in via analogica alla contingenza attuale delle disposizioni ivi racchiuse.

Da ultimo ci si interroga sull’esistenza di un “diritto costituzionale dell’emergenza” e, con diverso angolo di visuale, sulla possibile “legittimazione costituzionale della normativa emergenziale”.

Il capitolo è dedicato all’analisi dell’assetto normativo al quale si è ispirato il Governo per regolare il fenomeno emergenziale della SARS-CoV-2, impianto fondato sul binomio “decreti-legge” e dPCM attuativi.

Illustrata la natura giuridica degli specifici dPCM varati per contenere la diffusione di questo coronavirus, inclusa la loro possibile qualificazione in termini di “ordinanze di protezione civile”, si dà conto delle diverse tesi espresse sulla legittimità di tale assetto sotto il profilo del rispetto dei limiti costituzionali di incisione sulle libertà fondamentali dei cittadini, dando conto delle crescenti critiche correlate alla sostanziale disintermediazione del Parlamento dall’iter di produzione normativa.   

Su quale libertà costituzionalmente garantita – personale o di circolazione – incide la misura della quarantena disposta dall’art. 2 del d.l. n. 19/2020? Premesse le differenze applicative che si riannodano alla formulazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione, così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, si dà conto della tesi, allo stato minoritaria, della necessità del controllo giudiziario sulla quarantena ai sensi dell’art.13 Cost., fondata sull’assunto che la quarantena integrerebbe, sul piano sostanziale, una “forma di detenzione”. 

Sommario:

1. Emergenza e Costituzione. - 1.1. Stato d’eccezione e stato di guerra (art. 78 Cost.). - 1.2. Esiste un diritto speciale dell’emergenza? - 2. SARS-CoV-2 e assetto della normazione emergenziale. - 2.1. Il binomio decreti-legge e d.P.C.M. - 2.2. “Eclissi” delle libertà costituzionali e marginalizzazione del Parlamento. - 3. Libertà di circolazione e libertà personale nella pandemia: la misura della quarantena. - NOTE


1. Emergenza e Costituzione.

“L’umanità sta affrontando una crisi globale. Forse la più grande crisi della nostra generazione. Le decisioni prese da persone e governi nelle prossime settimane probabilmente daranno forma al mondo per gli anni a venire […] Molte misure di emergenza a breve termine diventeranno un appuntamento fisso della vita. Questa è la natura delle emergenze. Avanzano rapidamente i processi storici” [1]. Come ogni situazione emergenziale, anche la
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