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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 19. Epidemia colposa da Covid-19. La problematica relativa alla sussistenza dell´elemento soggettivo

Luca Vitale

L’emergenza COVID-19, sviluppatasi sul territorio italiano a partire dai primi mesi del 2020, ha reso necessario l’intervento delle Autorità, sia a livello centrale che a livello periferico, al fine di predisporre tutta una serie di misure idonee a gestire e a rallentare la diffusione del contagio, restringendo in vario modo talune libertà fondamentali degli individui.

In particolare, l’art. 1, co.1, del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020 (recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”) e del successivo d.P.C.M. del 10 aprile 2020 (recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”), in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha fortemente raccomandato “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) […] di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”, mentre ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus ha imposto il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione”.

Il 26 aprile 2020, inoltre, è stato emanato altro d.P.C.M. (contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020”), il quale all’art. 1, co.1, ha previsto che, a partire dal 4 maggio 2020, ferma restando la riproposizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per l’infetto da COVID-19, per “i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)”, non è più solo raccomandato, ma è imposto di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali.

Alla luce di tale quadro normativo bisogna chiedersi se – e in che termini – un contagiato dal COVID-19 (o, eventualmente, un soggetto titolare di una posizione di garanzia), in violazione delle regole cautelari a lui prescritte, possa rispondere del reato di epidemia colposa, previsto e punito dall’art. 452 c.p.

A tal uopo, è essenziale comprendere, in primo luogo, quale sia l’inquadramento sistematico e la costruzione della norma incriminatrice, interrogandosi, poi, sul se il reato sia “a forma libera” o “vincolata”, con evidenti ripercussioni sulla punibilità della condotta omissiva ed, infine, sulla base della nozione giuridica di epidemia fornita dalla giurisprudenza di legittimità, su quale sia la condotta penalmente rilevante e, soprattutto, su quali possono essere i possibili casi concreti di condotte colpose che possono porsi all’attenzione dell’interprete, senza tralasciare il rilevante fenomeno dei cd. “asintomatici”.

L’ultimo sguardo va conclusivamente posto sui profili di dubbia ragionevolezza della cornice edittale prevista dal legislatore e sull’eventuale concorso con il delitto di omicidio colposo, specialmente allorquando si verifichi la morte di una sola persona come conseguenza dell’evento epidemico, senza tralasciare riflessioni sui possibili residui di indeterminatezza della fattispecie incriminatrice e sulla difficoltà da parte dell’Autorità giudiziaria di ricostruire la filiera dei contagi ai fini dell’accertamento – al di là di ogni ragionevole dubbio – della responsabilità penale del soggetto agente.

Sommario:

1. Premessa. - 2. Epidemia colposa: l’inquadramento sistematico. - 3. Il soggetto attivo del reato. - 4. La condotta penalmente rilevante. - 5. Il soggetto passivo, l’evento e il nesso eziologico. - 6. L’elemento soggettivo del reato [23]. - 6.1. Primo caso: il positivo al tampone. - 6.2. Secondo caso: colui che presenta sintomi e non ha fatto il tampone o è in attesa dei risultati. - 6.3. Terzo caso: l’asintomatico. - 6.4. Quarto caso: il soggetto che ha avuto contatti con contagiati o che proviene da zone a rischio [29]. - 6.5. Quinto caso: il falso negativo. - 6.6. Sesto caso: il guarito clinico. - 6.7. Settimo caso: la condotta omissiva. - 6.8. La contestabilità dell’aggravante della colpa cosciente. - 7. Altri profili rilevanti [35]: la cornice edittale e i rapporti con gli altri reati. - 8. Considerazioni finali. - NOTE


1. Premessa.

L’emergenza Covid-19, sviluppatasi sul territorio italiano a partire dai primi mesi del 2020, ha reso necessario l’intervento delle Autorità, sia a livello centrale che a livello periferico, al fine di predisporre tutta una serie di misure idonee a gestire e a rallentare la diffusione del contagio, restringendo in vario modo talune libertà fondamentali degli individui. In particolare, per quanto rileva in tale sede, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. dell’8
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