Acquista il libro

Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

home / Indice Generale / CAPITOLO 20. Falso e autocertificazioni

torna all'indice stampa


CAPITOLO 20. Falso e autocertificazioni

Carlo Gabutti

La situazione emergenziale venutasi a creare nel nostro paese, a causa della diffusione del Covid-19, ha determinato il proliferare di interventi normativi da parte del governo nel disperato tenttivo di far fronte alla stessa.

Lo scopo di tali interventi è stato quello di arrestare, o quantomeno ridurre, il propagarsi del contagio tra i cittadini. Per questo motivo sono state adottate misure di distanziamento sociale che hanno avuto come effetto principale quello di limitare la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, imponendo alle stesse di non abbandonare la propria abitazione, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.

Nel quadro poc’anzi delineato, ha acquisito un ruolo centrale, la cd. “autodichiarazione obbligatoria”, ovvero il documento mediante il quale i cittadini sono stati chiamati ad attestare le ragioni giustificatrici del proprio spostamento, necessaria per non incorrere in multe e sanzioni.

La stratificazione normativa venutasi a creare, unita alla scarsa chiarezza di alcune disposizioni, nonché alla voglia di taluni cittadini di cercare eludere i divieti imposti per far fronte alla situazione emergenziale, hanno determinato il sorgere della questione relativa all’individuazione delle fattispecie penali configurabili, in caso di false attestazioni rilasciate al momento della compilazione dell’autodichiarazione.

Trattandosi di dichiarazioni mendaci rilasciate in un documento avente rilevanza pubblicistica, in quanto idoneo a consentire spostamenti dalla propria abitazione, altrimenti vietati, la risposta alla nostra domanda non può che essere ricercata all’interno dell’ampia categoria dei cd “reati di falso”, ovvero quei reati in cui la condotta consiste in un “immutatio veri”, di atti o documenti, aventi rilevanza privatistica o pubblicistica, in quanto idonei ad ingenerare fiducia da parte dei terzi.

Nello specifico, le fattispecie di reato in concreto applicabili in caso di false attestazioni rilasciate per giustificare lo spostamento, sono da individuare in quelle contenute negli art. 483 e 495 c.p. (quest’ultimo richiamato anche nei moduli di autodichiarazione forniti dal Ministero dell’Interno). Tale ricostruzione ha però destato qualche perplessità, in parte degli operatori giuridici, circa la perfetta sovrapponibilità della condotta di reato, in astratto descritta dalla norma, e quella concretamente posta in essere dal cittadino che abbia lasciato la propria abitazione senza un giustificato motivo, dichiarando il falso nell’autodichiarazione.

Per questo motivo partendo da una disamina generale della materia inerente i cd “reati di falso”, cercheremo di analizzare quali siano le conseguenze in concreto derivanti per chi abbia rilasciato false dichiarazioni al momento della compilazione dell’autodichiarazione obbligatoria

Sommario:

1. Premessa. - 2. I reati di falso. - 2.1. Principi generali ed elementi essenziali. - 2.2. La nozione di documento e la differenza tra atto pubblico e scrittura privata. - 2.3. Il bene giuridico della fede pubblica nei reati di falso. - 3. Il falso punibile. - 4. Le ipotesi delittuose configurabili in concreto, per violazione delle disposizioni emergenziali previste in materia di Covid-19. - 4.1. L’autodichiarazione. - 4.2. Art. 495 c.p. – “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. - 4.3. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, la quale sanziona “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. - 5. Fase 2. La nuova “situazione di necessità” nell’autocertificazione e la nozione di “Congiunto”. - 5.1. Il d.P.C.M. 17 maggio 2020. - NOTE


1. Premessa.

L’emergenziale situazione sanitaria venutasi a creare all’interno del nostro paese, a causa della diffusione del Covid-19, ha determinato la necessità di un intervento da parte del Governo per farvi fronte, mediante l’adozione di atti normativi urgenti, attraverso i quali, sono state introdotte misure di contenimento necessarie per fermare, o quantomeno rallentare, la diffusione del contagio. Tali misure hanno significativamente inciso sui diritti costituzionalmente
[continua ..]


  • Giappichelli Social