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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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CAPITOLO 8. Lo smart-working: necessità e virtù

Giannicola Paladino

L’evoluzione delle dinamiche dei rapporti di lavoro, sempre più distanti dal sistema della catena di montaggio ideato da Henry Ford ad inizio del 1900, ha indotto il legislatore ad individuare nuovi strumenti idonei a garantire il giusto contemperamento tra l’efficienza della produzione e delle prestazioni lavorative, da un lato e la crescente esigenza dei lavoratori di svolgere la propria attività anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati a tale fine, dall’altro, in applicazione del dogma dell’alternanza vita-lavoro. In quest’ottica si colloca lo strumento del lavoro agile, cd. “smart-working”, istituto di derivazione anglosassone ed introdotto nell’ordinamento interno nel 2017, in virtù della l. 22 maggio 2017, n. 81. Esso non rappresenta una tipologia di contratto lavorativo, bensì una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato oggetto di una vera e proprio metamorfosi in punto di disciplina.

Attraverso un’analisi approfondita del modello, previsto in origine esclusivamente da alcuni accordi individuali tra aziende e lavoratori, viene sviluppata un’indagine che involge il lavoro agile nelle sue diverse sfaccettature. In particolare, viene approfondito il contenuto della l. n. 81/2017 e le conseguenti criticità applicative, la configurabilità dello smart-working all’interno della pubblica amministrazione e la non agevole distinzione con lo strumento del telelavoro, sino a tracciarne le innovazioni legate all’attualità. Nella recente pandemia globale che ha coinvolto la popolazione di tutto il mondo, infatti, lo smart-working è divenuto uno strumento di applicazione generalizzata, necessario a garantire lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto delle distanze di sicurezza sociale. La legislazione emergenziale, prevista per contrastare il fenomeno epidemiologico, ne ha preso dunque atto, dettando alcune disposizioni innovative che – per la diffusione che ha ormai raggiunto il fenomeno - sembrano destinate a durare a lungo, anche successivamente alla crisi contingente.

Si assiste, dunque, all’alba di un nuovo modo di intendere il lavoro, che dovrà giocoforza prediligere gli strumenti virtuali al contatto umano, in un tessuto normativo e sociale da tempo attento alla lotta contro i cd. “furbetti del cartellino”.

PAROLE CHIAVE: smart working

Sommario:

1. Premessa. - 2. Cosa č lo smart-working. - 3. La genesi dello smart-working nell’ordinamento italiano. - 4. La l. n. 81/2017 e le problematiche applicative. - 4.1. La tutela del lavoratore ed il controllo “concordato” con l’azienda. - 5. Lo smart-working nella pubblica amministrazione. - 6. Smart-working e telelavoro: due strumenti a confronto. - 7. La legislazione emergenziale si appropria dello smart-working. - 7.1. Lo smart-working si conferma “a tre corsie” anche nella fase del rilancio. - 8. Considerazioni conclusive. - NOTE


1. Premessa.

L’evoluzione delle dinamiche dei rapporti di lavoro ha indotto il legislatore ad individuare nuovi strumenti idonei a garantire il giusto contemperamento tra l’efficienza della produzione e delle prestazioni lavorative, da un lato e la crescente esigenza dei lavoratori di svolgere la propria attività anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente deputati a tale fine, dall’altro, in applicazione del dogma dell’alternanza vita-lavoro [1]. In quest’ottica
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