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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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CAPITOLO 2. L'influenza della pandemia sui contratti di durata: il 'caso' delle locazioni ad uso diverso
Andrea Martino
Il Covid-19, oltre ad aver causato una grave emergenza sanitaria, ha anche comportato, in modo alquanto incisivo, l’alterazione dell’intero sistema socio-economico, modificando il modo di vivere della popolazione mondiale; di conseguenza, anche il contratto, quale strumento utilizzato per gli scambi commerciali, è stato interessato dalla sopravvenienza di un evento imprevedibile, che ha mutato i connotati e gli equilibri dei rapporti in essere, così determinando, per l’interprete, la necessità di individuare la tutela applicabile.
Con il presente contributo, si pone, dunque, l’attenzione sulle misure economiche adottate dal Governo per far fronte all’emergenza e, in parallelo, sulla legislazione di carattere generale, al fine di verificare la sussistenza di forme di tutela relativamente a quei rapporti di durata - e, tra questi, in specie, le locazioni ad uso diverso - in cui le parti, al momento della pattuizione, avevano determinato i loro rispettivi obblighi senza considerare l’imprevedibile fenomeno dell'emergenza epidemiologica, intervenuto ad alterarne drasticamente gli equilibri.
PAROLE CHIAVE: contratto di locazione
- buona fede
- contratti di durata
- emergenza sanitaria Covid – 19
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le incidenze del Covid-19 nel contratto: la crisi economica come sopravvenienza straordinaria ed imprevedibile. - 3. Crisi economica e poteri del giudice: la rilevanza dei concetti di buona fede, equità ed abuso del diritto. - 4. Le possibili forme di tutela per le locazioni ad uso diverso in rapporto ai principi esaminati. - NOTE
1. Premessa.
Come ormai pacifico nei sistemi di Common law, ove si ritiene che “un contratto non è un atto isolato, ma un episodio NELL’AMMINISTRAZIONE di un’operazione economica o nella struttura di alcune più generali relazioni”[1], anche nel nostro ordinamento, si fa sempre più spazio l’idea che “il contratto è diventato un fatto economico, prima che giuridico”.[2] Il contratto si qualifica, infatti, come strumento
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Andrea Martino
Il Covid-19, oltre ad aver causato una grave emergenza sanitaria, ha anche comportato, in modo alquanto incisivo, l’alterazione dell’intero sistema socio-economico, modificando il modo di vivere della popolazione mondiale; di conseguenza, anche il contratto, quale strumento utilizzato per gli scambi commerciali, è stato interessato dalla sopravvenienza di un evento imprevedibile, che ha mutato i connotati e gli equilibri dei rapporti in essere, così determinando, per l’interprete, la necessità di individuare la tutela applicabile.
Con il presente contributo, si pone, dunque, l’attenzione sulle misure economiche adottate dal Governo per far fronte all’emergenza e, in parallelo, sulla legislazione di carattere generale, al fine di verificare la sussistenza di forme di tutela relativamente a quei rapporti di durata - e, tra questi, in specie, le locazioni ad uso diverso - in cui le parti, al momento della pattuizione, avevano determinato i loro rispettivi obblighi senza considerare l’imprevedibile fenomeno dell'emergenza epidemiologica, intervenuto ad alterarne drasticamente gli equilibri.
PAROLE CHIAVE: contratto di locazione - buona fede - contratti di durata - emergenza sanitaria Covid – 19
Sommario:
1. Premessa. - 2. Le incidenze del Covid-19 nel contratto: la crisi economica come sopravvenienza straordinaria ed imprevedibile. - 3. Crisi economica e poteri del giudice: la rilevanza dei concetti di buona fede, equità ed abuso del diritto. - 4. Le possibili forme di tutela per le locazioni ad uso diverso in rapporto ai principi esaminati. - NOTE
1. Premessa.
Come ormai pacifico nei sistemi di Common law, ove si ritiene che “un contratto non è un atto isolato, ma un episodio NELL’AMMINISTRAZIONE di un’operazione economica o nella struttura di alcune più generali relazioni”[1], anche nel nostro ordinamento, si fa sempre più spazio l’idea che “il contratto è diventato un fatto economico, prima che giuridico”.[2] Il contratto si qualifica, infatti, come strumento
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