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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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29/06/2020
TAR Lazio - Covid-19 e aiuti economici a sostegno degli autori, degli artisti e degli interpreti


argomento: Giurisprudenza

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Tar Lazio, sez. II quater, dec., 15 giugno 2020, n. 4332 – Pres. Scala

Non sussistono i presupposti per sospendere in via monocratica l'art. 2 del decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze concernente “Disposizioni attuative dell'art. 90, d.l. 17 marzo 2020, n. 18” nella parte in cui individua i criteri di ripartizione delle risorse a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore .

[Il Presidente della sezione del TAR – decidendo sull'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo – ha chiarito che, quanto al pregiudizio qualificato rilevante in quella sede, non sembra sussistere il danno lamentato dai ricorrenti e configurato, quale danno grave ed irreparabile, nel brevissimo termine per la presentazione delle domande (30 giorni a decorrere dal 3 giugno u.s., data di pubblicazione del decreto interministeriale impugnato) e nella prevista erogazione delle somme parimenti entro breve termine successivo]. 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da Stefano Battaglia, Giuseppe Coccorullo, Vincenzo Cascio, Angelo Del Priore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Bonoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p. t., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori, Lea - Associazione Liberi Editori ed

Autori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

04318/2020 REG.RIC. dell'art. 2 (ripartizione delle risorse) del decreto interministeriale adottato dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze concernente “Disposizioni attuative dell'art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020;

di tutti gli atti a tale atto comunque connessi, coordinati e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti, nel censurare i criteri di ripartizione delle risorse a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, lamentano, quale danno grave ed irreparabile, il brevissimo termine per la presentazione delle domande (30 giorni a decorrere dal 3 giugno u.s., data di pubblicazione del decreto interministeriale impugnato) e la prevista erogazione delle somme parimenti entro breve termine successivo;

Rilevato, tuttavia, che, a sostegno della richiesta di misure cautelari spiegata in ricorso, non sono rappresentate situazioni connotate da gravità ed irreparabilità, suscettibili di giustificare un esame anticipato dell’istanza cautelare in momento precedente alla sede collegiale, tanto più che la parte ricorrente si riserva ancora la possibilità di presentare motivi aggiunti inerenti il procedimento ancora in itinere;

P.Q.M.

Respinge l’istanza citata in premessa.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 giugno 2020

 



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