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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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13/07/2020
TAR Lazio - Orari di apertura “minimarket” e divieto di vendita da asporto


argomento: Giurisprudenza

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Covid-19, limitazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici” e divieto vendita da asporto.

Tar Lazio, sez. II ter, dec., 6 luglio 2020, n. 4638 – Pres. Morabito


  Non sussistono i presupposti per sospendere in via monocratica l’ordinanza del 28 maggio 2020 emessa dal Sindaco di Ladispoli, recante “Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Limitazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici”- Divieto e limitazione di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche” atteso che il tempo trascorso tra l’adozione dell’ordinanza e l’istanza di tutela priva la mancanza di un danno irreparabile che non consente di attendere la disamina collegiale.

  [Il Presidente della sezione del TAR – decidendo sull'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo – ha chiarito che, quanto al pregiudizio qualificato rilevante in quella sede, non sembra sussistere il danno lamentato dai ricorrenti atteso che il notevole intervallo di tempo intercorso tra la data di spiegazione degli effetti dell’Ordinanza avversata (28.5.2020) e l’avvio della procedura di notificazione del gravame (03.7.2020) nonché il successivo deposito (27.11.2017), sono chiari indici incompatibili con i requisiti dell’estrema urgenza, gravità ed irreparabilità prescritti dall’art.56 C.p.a. ai fini della positiva delibazione dell’istanza cautelare monocratica di cui trattasi; inoltre in rito ha rilevato che, non risultando provato il perfezionamento del contraddittorio almeno nei confronti della Parte Pubblica intimata, l’istanza ex art.56 C.p.a. deve ritenersi improcedibile]. 

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente              DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2020, proposto da
Nyla Imtiaz, Bapary Nasir, Patpet S.r.l.s, Il Tulipano Giallo, Lariani Najouva, Singh Sukhwinder, Singh Harjinder, Sandu Sukhdev Singh, Ejikeme Laz Ikeme, Hebda Aleksandra, Dalip Singh Chaudhan, Ladispoli Minimarket, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Losciale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Comune di Ladispoli non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 65 del 28/05/2020 emessa dal Sindaco di Ladispoli in data 28/05/2020 “Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per il contrasto del degrado urbano e per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Limitazione degli orari di apertura degli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici”- Divieto e limitazione di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche” nonchè tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché incogniti.

Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza di misure cautelari monocratiche ex art.56 C.p.a. e tenuto conto che lo stesso:

- è stato depositato in via informatica il 05.7.2020 ed in data odierna 06.7.2020 “esportato” a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- risulta spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 03.7.2020 ma non è stato corredato né dell’avviso di ricevimento né dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito Internet delle Poste: omissione quest’ultima che nessuna circostanza evincibile dalla lettura degli atti depositati consente di escludere che non sia addebitabile alla stessa parte ricorrente;

- non risulta notificato a mezzo fax come pure consentito dall’art.56 c.2 del C.p.a.;

Considerato che non risultando provato il perfezionamento del contraddittorio almeno nei confronti della Parte Pubblica intimata, l’istanza ex art.56 C.p.a. deve ritenersi improcedibile;

Considerato, in ogni caso e pur se all’esito di una valutazione sommaria compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio, che il notevole intervallo di tempo intercorso tra la data di spiegazione degli effetti dell’Ordinanza avversata (28.5.2020) e l’avvio della procedura di notificazione del gravame (03.7.2020) nonchè il successivo deposito (27.11.2017), sono chiari indici incompatibili con i requisiti dell’estrema urgenza, gravità ed irreparabilità prescritti dall’art.56 C.p.a. ai fini della positiva delibazione dell’istanza cautelare monocratica di cui trattasi;

Considerato che, per quanto sopra l’istanza monocratica azionata deve dichiararsi improcedibile e che la fissazione dell’udienza camerale deputata alla trattazione collegiale dell’istanza ex art.55 C.p.a., parimenti azionata, può fissarsi sotto la prima data utile e cioè il 04.8.2020, fermo restando che la delibazione di detta ultima istanza potrà aver luogo solo ove venga depositata la documentazione afferente la regolarità del contraddittorio processuale ed a condizione che sia assicurato, alla Parte pubblica intimata, il rispetto dei termini a difesa di cui all’art.55 C.p.a.;

P.Q.M.

Dichiara, per le ragioni declinate in parte motiva, improcedibile l’istanza ex art.56 C.p.a. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 04.8.2020 avvertendo che la delibazione dell’istanza ex art.55 C.p.a. potrà aver luogo solo ove venga depositata la documentazione afferente la regolarità del contraddittorio processuale ed a condizione che sia assicurato, alla Parte pubblica intimata, il rispetto dei termini a difesa di cui all’art.55 C.p.a.;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2020.



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