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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.
Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento? La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?
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30/07/2020
Covid-19, Responsabilità Civile Auto ed Assicurazione.
argomento: Diritto Civile
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di Claudio Manfredonia
Sommario: 1. Introduzione – 2. Decreto Cura Italia: proroga del termine di copertura della garanzia assicurativa RCA – 3. (Segue) La sospensione del contratto di assicurazione – 4. (Segue) …e proroga del termine per la composizione dei sinistri. – 5. Decreto Rilancio. Conclusione del contratto di assicurazione: verso un regime semplificato a carattere transitorio. - 6. (Segue) L’esercizio dei diritti derivanti dal contratto e la consegna della documentazione
- Premessa.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19[1] - che al 1° maggio ha prodotto in Italia 28.283 decessi, dei quali 13.860 solo in Lombardia - e le misure che il Governo ha adottato sino ad oggi per contrastarne la diffusione e per contenerne il contagio hanno determinato un’accelerazione dei processi di digitalizzazione dell’economia[2] ed un cambiamento significativo sul normale svolgimento di quelle attività sulle quali il nostro sistema produttivo si fonda.
Attraverso l’adozione di misure precauzionali, quali il distanziamento sociale e la quarantena, la dinamica delle relazioni umane è stata riprogrammata, e con essa sono inevitabilmente mutate anche le dimensioni professionali ed affettive[3]. La paura del contagio, la ricerca dell’immunità e, non ultimo, il timore di ammalarsi e di perdere i propri cari hanno, peraltro, generato un senso di angoscia e di tremenda frustrazione rendendo l’uomo – già tremendamente confuso dalle diverse opinioni scientifiche registrate negli ultimi tempi - ancora più fragile al cospetto della Natura.
L’emergenza da COVID-19 – per certi versi finanche prevedibile[4] - che è stata e, in effetti, continua ad essere una piaga che ha drasticamente ridotto i consumi[5] devastando l’intero circuito economico mondiale, può essere colta, sia pure da una diversa prospettiva, come un’opportunità[6] per riflettere profondamente sulle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro[7], sulle abitudini[8], sui modi di vivere ma, soprattutto, sul rapporto tra l’uomo e la natura, e tra l’uomo e la società.
In termini meno ambiziosi, affidando alla scienza ed alla religione lo studio di temi così complessi ed estesi, in questa sede occorre evidenziare che le misure che il Governo ha adottato ricorrendo alla decretazioni di urgenza[9] per fronteggiare l’emergenza hanno inciso anche su alcuni settori della giustizia civile: i provvedimenti di cui si discorre sono, in particolare, intervenuti per agevolare il ‹‹rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica negli uffici e nelle aule giudiziarie[10]›› e hanno sostanzialmente condotto alla sospensione dei termini degli atti processuali e delle notificazioni da effettuarsi all'interno delle “Zone Rosse[11]”; al differimento dei procedimenti riguardanti parti e difensori provenienti dalle “Zone Rosse” a data successiva al 31 Marzo; alla sospensione di tutti i termini processuali sino al 22 Marzo 2020[12]; all'estensione della sospensione dei termini processuali sino al 15 Aprile 2020 regolamentando in particolare la disciplina dei termini processuali da computarsi a ritroso[13]; all’estensione del regime della sospensione dei termini processuali sino all'11/5/2020[14] [15]
Sta di fatto che l’inattesa situazione di emergenza e la limitazione, sia pure nel breve periodo, alla mobilità, id est alla libera circolazione ex art. 16 Cost., delle persone e dei mezzi, hanno travolto, come uno tsunami, anche l’isola, apparentemente felice, della Responsabilità Civile Auto[16] producendo, secondo stime attuariali, una significativa riduzione – ed in alcuni momenti finanche un azzeramento - della frequenza degli incidenti automobilistici e dei costi dei relativi risarcimenti[17].
Il rapporto premio-sinistri (cd. Loss ratio), che è senz’altro indicatore sintetico primario di economicità della gestione tecnica di un'impresa di assicurazione, è improvvisamente mutato a livello globale[18] per effetto delle misure di contenimento impiegate in tutti i paesi colpiti dall’emergenza, e ciò, come è comprensibile, in danno degli assicurati, sui quali si è riversata, secondo fonti pubblicate su www.codocans.it[19], una perdita media giornaliera di € 33,60 (da moltiplicarsi per i 39.000.000 di polizze attive), ed in cui favore le Imprese Assicurative hanno ben presto annunciato[20] - attraverso ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – l’adozione tempestiva di interventi, quali la sospensione la proroga e la dilazione nel pagamento dei premi assicurativi, rivelatisi, purtroppo, non adatte a riequilibrare, sotto il profilo squisitamente economico, il rapporto assicurativo obbligatorio[21].
Tutto ciò ha animato, nel solco del discorso “giuscivilistico[22]”, un intenso dibattito sulle cd. sopravvenienze[23] e sulla conseguente capacità dell’ordinamento interno a produrre, ‹‹gli “anticorpi” capaci di impedire che, al disastro dapprima sanitario e sociale, poi (macro e micro) economico, si aggiunga anche un’aspra e complessa contesa giudiziaria[24]››, nonché sulla concreta efficacia dei rimedi riequilibratori offerti dagli artt. 1896, 1897[25] e 1898 c.c.[26] in relazione al contratto di assicurazione, suscitando l’interesse di diversi studiosi che, nel solco di “declamazioni solidaristiche[27]”, hanno trovato in questo periodo di crisi un nuovo terreno fertile sul quale confrontarsi auspicando una ripresa coraggiosa del progetto di riforma del Codice Civile che scolpisca in modo decisivo il «diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti[28]».
Rinviando, per un più diffuso approfondimento sul tema, ai Capitoli 1-3 dell’Opera[29], è comunque intervenuto, nel frattempo, il Legislatore introducendo, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto “Cura Italia”), il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito, con modif., dalla l. 5 giugno 2020, n. 40), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd. “Decreto Liquidità”) e, da ultimo, con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. “Decreto Rilancio”), misure in tema di RCA che hanno suscitato grande interesse sia sotto il profilo dogmatico che sotto quello pratico.
- Decreto Cura Italia: proroga del termine di copertura della garanzia assicurativa RCA.
Con l’art. 125 del d.l. n. 18/2020, rubricato “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni” il Legislatore, al comma 2, ha sancito che ‹‹per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[30], entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni››.
È stato, dunque, prorogato il cd. periodo di tolleranza (successivo alla naturale scadenza della polizza) di ulteriori 15 giorni, stabilendo - sostanzialmente - una automatica estensione temporale della garanzia relativa alla RCA a tutti i contratti scaduti e non ancora rinnovati, o che scadranno nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 31 luglio 2020.
La norma nulla dispone, invece, in merito ai cd. rischi accessori[31] rispetto a quello principale; tuttavia è probabile che l’omissione non precluda affatto di estendere anche ad essi la disposizione in commento: al riguardo ‹‹si potrebbe pensare ad un’applicazione analogica, visto che tale comma 1-bis prevede che “la risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli”››.
- (Segue) La sospensione del contratto di assicurazione.
Con l’art. 125, comma 2-bis[32], del Decreto Cura Italia – introdotto in sede di conversione – il Legislatore ha sancito il diritto dell’assicurato ad ottenere, per un periodo non superiore al 31.7 p.v., la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della RCA; tale sospensione, di fonte legale, opererà dal giorno in cui l’impresa di assicurazione avrà ricevuto la richiesta da parte dell’assicurato, la durata del contratto, in tal caso, sarà ‹‹prorogata di un numero di giorni pari a quelli della sospensione senza oneri per il cliente[33]››.
Va da sé[34] che, anche alla luce del disposto di cui all’art. 122 del cod. assicurazioni, nel periodo di sospensione, ‹‹l'assicurato (…) non potrà (può) in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione››.
La sospensione del contratto, infine, costituisce una facoltà aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.
- (Segue) …e proroga del termine per la composizione dei sinistri.
Ai sensi dell’art. 125, comma 3, del Decreto Cura Italia ‹‹fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148[35], commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni››.
La norma – che, come è evidente contempla una proroga nell’eventualità in cui il termine ex art. 148 del cod. assicurazioni cada nella finestra temporale tra il 17 marzo ed il 31 luglio – dilata, dunque, i tempi tecnici connessi all’espletamento delle “cd. pratiche post-sinistro” stabiliti dall’art. 148 del d.lgs.n. 209/2005 prorogandoli, come detto, di ulteriori 60 gg.
In estrema sintesi, in caso di richiesta avente ad oggetto il ristoro di:
- danni materiali: il termine fissato in 30 gg, se ‹‹il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro››, ovvero, in caso contrario, in gg 60, per la formulazione dell’offerta congrua e motivata, ovvero per la comunicazione specifica dei motivi che la precludono, è prorogato rispettivamente a gg 90, ovvero a gg 120;
- lesioni: il termine fissato in gg. 90 per la formulazione dell’offerta congrua e motivata, ovvero per la comunicazione specifica dei motivi che la precludono, è prorogato a gg 150.
La norma non menziona, tuttavia, il successivo art. 149 del medesimo cod. assicurazioni,[36]; dal contenuto del comma 6 di tale ultima diposizione, secondo cui ‹‹in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148›› può, tuttavia, ritenersi che l’omissione non sia affatto decisiva e che, in effetti, la misura introdotta con l’art. 125, comma 3, cit. possa trovare applicazione in via analogica[37] anche alla procedura di risarcimento diretto, sul rilievo secondo cui ‹‹i termini sono i medesimi, anche se previsti da una specifica norma, che è l’art. 8 del d.p.t. 18 luglio 2006, n. 254››[38].
- Conclusione del contratto di assicurazione: verso un regime semplificato a carattere transitorio.
Con il dichiarato intento di ‹‹assicurare la continuità nell’accesso a tali servizi e prodotti (…) agevolando la conclusione a distanza dei nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso, che consentono di superare difficoltà operative conseguenti all’attuale situazione di emergenza››[39] il Legislatore, con l’art. 33, comma 1, del d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio[40]) rubricato Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato ha sancito che, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Governo il 31.1 u.s. (e fino al 31. 7 p.v. ), ‹‹i contratti (…) soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[41], anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità››.
Attraverso tale disposizione normativa[42] - che, sul piano sistematico, costituisce una deroga, sia pure transitoria, alla regola generale fissata dall’art. 62, comma 2, del Reg. IVASS del 2 agosto 2018[43] - il Legislatore ha conferito, anche ‹‹ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile››, dignità giuridica ad una relazione “qualificata” dall’emergenza sanitaria e dalle difficoltà operative che derivano dalle limitazioni imposte dalle misure di contenimento, garantendo, attraverso una manifestazione del consenso espresso attraverso gli strumenti maggiormente pratici e diffusi tra la clientela, la riferibilità della dichiarazione al cliente e l’immodificabilità dell’atto su cui si è formato l’accordo delle parti.
Sul piano operativo, tra esigenze di celerità dello scambio del consenso e di certezza, nel sancire una deroga[44] all’art. 20, comma 1-bis, del d.l.gs n. 82/2005, il consenso prestato mediante posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo, è valido, ai fini della forma scritta e della rilevanza probatoria ex art. 2702 c.c. a condizione che la comunicazione: a) sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del contraente in corso di validità; b) faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; c) sia opportunamente conservata unitamente al contratto medesimo, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità[45].
Avuto riguardo alla verifica della cd. adeguatezza – di norma attuata attraverso la compilazione e la sottoscrizione, da parte del contraente, di uno specifico questionario ai sensi dell’art. art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, all'interno del quale sono riportate: 1. le informazioni (ove fornite) relative al rischio da assicurare; 2. l'eventuale dichiarazione, da parte del contraente, di non volere fornire tali informazioni e di essere stato messo a conoscenza del fatto che tale rifiuto pregiudica la possibilità, per il distributore, di verificare l'adeguatezza del contratto; 3.l'eventuale dichiarazione, da parte del contraente, di essere stato messo a conoscenza del fatto che il prodotto acquistato non è adeguato alle esigenze rappresentate al distributore - occorre, senz’altro, rilevare che l’art. 33 nulla dispone al riguardo: tuttavia, come correttamente rilevato[46], l’omesso espletamento della relativi attività non inficia la validità del contratto ma, al limite, potrebbe essere fonte, per il distributore, di una responsabilità risarcitoria e/o amministrativa.
Lecito, in conclusione, sarebbe domandarsi se la scelta di consentire, in via eccezionale, l’utilizzo di tali strumenti per la conclusione dei contratti assicurativi e per la gestione dei relativi rapporti, impatti o meno con la disciplina di diritto comune dettata dall’art. 1341 c.c.: ‹‹il contratto assicurativo ben potrebbe contenere alcune clausole vessatorie, la cui validità è subordinata alla sottoscrizione specifica da parte del contraente[47]›› ed un generico ed unico consenso manifestato dal contraente via e-mail, in tale prospettiva, potrebbe rivelarsi insoddisfacente e, comunque, inidoneo ad assolvere alle incombenze che la disposizione dell’’art. 1341 c.c. pone sul piano formale attraverso la specifica - autonoma e separata rispetto a quella che si riferisce agli altri patti contrattuali[48] - approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessatoria, ai fini di assicurare la conoscenza alla controparte che le subisce.
- (Segue) L’esercizio dei diritti derivanti dal contratto e la consegna della documentazione.
Il Legislatore, con l’art. 33 comma 1 D.L. 34/2020 di cui si discorre ha, inoltre, previsto:
- che fino al termine dello stato di emergenza, il cliente possa usare il medesimo strumento impiegato per prestare il consenso al contratto (posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo) anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, incluso, ove applicabile, il diritto di recesso;
- l’obbligo di consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria possa essere soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su “supporto durevole”[49]; tuttavia l’intermediario dovrà procedere alla ‹‹consegna al cliente di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza››.
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Claudio Manfredonia Avvocato, esperto in Responsabilità Civile, in Diritto dei Contratti ed in Diritto Bancario. È mediatore civile professionista, cultore in diritto civile, in diritto privato comparato ed in sistemi giuridici comparati presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli. Ha altresì curato il capitolo “La colpa medica” nell’opera collettanea Responsabilità sanitaria e risk management, a cura di P. Mautone, Milano 2020.
[1] Per un quadro dell’impatto delle diverse misure disposte nei vari Stati membri dell’Unione europea, cfr. Bollettino n. 1 dell’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), Coronavirus Pandemic in the EU – Fundamental Rights Implications, consultabile in https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf, 20 marzo 2020.
[2] Sul punto cfr. La sicurezza cibernetica ai tempi del COVID-19, Gruppo di coordinamento per la Sicurezza Cibernetica Banca d’Italia-IVASS, in www.bancaditalia.it, 17 aprile 2020, secondo cui ‹‹l’epidemia Covid-19 accelera il processo di digitalizzazione, introducendo nuovi rischi cibernetici. La Banca d’Italia e l’IVASS rafforzano la protezione dei sistemi informatici interni e, nell’ambito delle competenze istituzionali, contribuiscono a garantire la sicurezza del sistema finanziario e assicurativo. Rinnovano inoltre l’impegno a tutela degli utenti di servizi finanziari digitali, con particolare attenzione alle persone e alle imprese che prima dell’epidemia facevano ricorso alla rete in misura modesta››. Per un approfondimento si veda anche Gruppo di Coordinamento per la Sicurezza Cibernetica, Sicurezza cibernetica: il contributo della Banca d’Italia e dell’IVASS, Tematiche Istituzionali, consultabile in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/tematiche-istituzionali/2018-sicurezza-cibernetica/index.html.
[3] Cfr., sul punto, Una finestra sulla pandemia, esperienze e riflessioni sistemiche, in www.aiems.eu., aprile 2020
[4] I. Capua nel corso di un’intervista pubblicata su www.iltempo.it e su www.adnkronos.com, 24 maggio 2020, secondo cui ‹‹si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un virus pandemico. E' una creatura di madre natura, sono parte nella nostra esistenza. Dobbiamo farci i conti, non possiamo far finta di niente››.
[5] A. Locarno-R. Zizza, Previsioni ai tempi del coronavirus, in www.bancaditalia.it, 1 maggio 2020.
[6] G. Meo, La pandemia e l’opportunità di ripensare un nuovo modello di organizzazione sociale, in www.open.luiss.it.
[7] Cfr. C. Di Carluccio, Emergenza epidemiologica e lavoro agile, Legislazione in materia di lavoro, in Riv. It. Dir.lav., 2020, fasc.1, p. 1:‹‹occorrerà verificare ex post se quest'intervento si tradurrà in una innovazione tangibile dei processi organizzativi e se i soggetti coinvolti riusciranno a sperimentare — alle condizioni necessitate dallo stato di emergenza epidemiologica — i benefici dell'istituto, scegliendo di farne uso anche al termine di questa congiuntura critica.››
[8] Pandemia e sfide green del nostro tempo, presentato in web conference dal Green City Network e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in partnership con Ecomondo – Key Energy, in www.fondazionesvilupposostenibile.org.
[9] F. Muzzati, Uso e abuso della decretazione d’urgenza e l’attuale situazione sanitaria emergenziale, in www.iuinitinere.com, 2 aprile 2020.
[10] A. Nocera, In G.U. la legge di conversione del Cura Italia: le novità per famiglia e minori, in www.quotidianogiuridico.it, 30 aprile 2020
[11] D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
[12] D.L. 8 marzo 2020, n. 11.
[13] D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
[14] D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
[15] Sul punto si rinvia, per un maggiore approfondimento, ai contributi presenti nella Sezione I dell’Opera.
[16] La disciplina è contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private introdotto con d.lgs 7 settembre 2005, n. 209. F. Carbonetti, Codice delle assicurazioni private, in Enc. Giur., Annali, Milano, 2011 vol. IV, p. 217 ss.; O. Cagnasso, Il codice delle assicurazioni private tra codice civile e codice del consumo, in Dir,. Econ. Assic., 2009, p. 899 ss.; A.D. Candian, Il codice delle assicurazioni private, Torino, 2007; A.D. Candian-S. Paci, Manuale di tecnica delle assicurazioni, Milano, 2002.
[17] Coronavirus: ogni assicurato Rca perde 33,6 euro al mese, in www.codocans.it, 19 aprile 2020, in cui si evidenzia che ‹‹Codacons ha calcolato che ogni assicurato in questo periodo “perde ogni mese 33,6 euro” considerando una polizza media da 404 euro (dato Ivass). Una cifra, spiega l’associazione dei consumatori “più elevata per i residenti al sud e per i neopatentati, che arrivano a pagare anche più di 1.000 euro all’anno per la RCA. Calcolando che le auto assicurate sono 39 milioni, il danno economico per gli automobilisti è di 1,3 miliardi di euro al mese». Il tutto mentre i sinistri a marzo sono scesi dell’80%. Codacons ha chiesto al Governo ed all’Ivass misure per rimborsi parziali del costo della polizza anche attraverso sconti sui rinnovi o di destinare i maggiori profitti a sostegno delle famiglie››
[18] In Francia, ad esempio, la Maif, fornitore assicurativo leader con una solida reputazione nell’auto e con oltre 6000 dipendenti, ha stimato che il calo del numero di incidenti stradali sia del 75%; spiega l’amministratore delegato, Pascal Demurger: ‹‹l’impatto del calo del tasso di incidenti è stato stimato su un periodo di 8 settimane, ovvero l’ipotesi elevata del tempo di confinamento››. Per tale ragione l’assicuratore francese ha deciso di distribuire il ricavato prodotto dalla riduzione dei sinistri, pari a 100 milioni di euro, ai suoi 2,8 milioni di assicurati auto, con un risparmio medio di 30 euro per veicolo (per un totale di 3,6 milioni di veicoli assicurati. Cfr. Coronavirus: meno sinistri RCA, la Maif ridistribuisce 100 mln € agli assicurati, in www.assinews.it, 6 aprile 2020.
[19] Coronavirus, Codacons:“Con vetture ferme perdite per 1,3 miliardi di euro al mese in RC Auto. Servono rimborsi e sconti” , consultabile su www.ilfattoquotidiano.it, secondo cui ‹‹I danni del lockdown da Coronavirus sul comparto auto sembrano ingenti, e saranno calcolati con precisione nei mesi a venire. Vanno dal calo delle vendite alle chiusure dei concessionari, con relativa perdita dei posti di lavoro, fino all’ impatto vero e proprio sui consumatori. Quelli che la macchina ce l’hanno ma non possono usarla, viste le limitazioni negli spostamenti imposte dall’ emergenza sanitaria in atto. E’ innegabile, ad esempio, che gli automobilisti stiano subendo un danno economico, dal momento pagano polizze RC Auto anche se non possono circolare liberamente. E se è vero che il Senato ha approvato un emendamento, riguardo alla riconversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 per il sostegno economico alle famiglie, che consente la sospensione fino al 31 luglio dell’RC (sia per le quattro che per le due ruote), allungandone di fatto la durata, è altrettanto vero che ci sono dei limiti. Della sospensione, ad esempio, potrà usufruire solo chi possiede un posto auto al chiuso (in un box o dentro un parcheggio condominiale). Dunque, il problema di fondo rimane. Il Codacons ha fatto due conti, e ha reso noto che ciascun assicurato che lasci ferma la propria vettura in questo periodo perde 33,6 euro ogni mese, prendendo in considerazione una polizza dal valore medio di 404 euro. Cifra che, come fanno sapere da Codacons, lievita fino a 1000 euro all’ anno in caso di neopatentati o residenti in regioni del sud Italia. L’ associazione di consumatori calcola inoltre che, considerati i 39 milioni di vetture assicurate ad oggi nel nostro Paese, gli automobilisti italiani “bruciano” la cifra monstre di 1,3 miliardi di euro. Danno a cui si aggiunge anche la beffa. Perché, come spiegato in una nota, contestualmente crolla l’incidentalità sulle strade italiane come conseguenza dei limiti agli spostamenti, al punto che i sinistri a marzo sono scesi del -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. In virtù di queste considerazioni, ecco la proposta del Codacons a Governo e Ivass (l’ Istituto di vigilanza sulle assicurazioni): “varare misure specifiche che riconoscano in modo automatico agli assicurati un rimborso parziale del costo sostenuto per la polizza rc auto, anche attraverso sconti sui successivi rinnovi , a fronte dell’ impossibilità di utilizzare i mezzi assicurati a causa dell’ emergenza coronavirus, o di destinare i maggiori profitti incamerati dalle compagnie di assicurazioni per finanziare interventi a sostegno delle famiglie››.
[20] Coronavirus: compagnie di assicurazione attive da subito per l'emergenza, in www.ania.it. 28 febbraio 2020, per cui‹‹le Compagnie hanno, sin da subito, previsto la sospensione, proroga e dilazione dei premi per copertura vita, copertura danni non auto e copertura auto, nonché il blocco di tutte le azioni di recupero dei crediti delle franchigie. L’ANIA ha attivato con i propri associati uno specifico gruppo di lavoro che, in coordinamento con l’IVASS, continua a seguire con attenzione gli sviluppi della situazione, al fine di garantire i servizi ai cittadini e di tutelare lavoratori e rete agenziale[20]››
[21] Assicurazione auto: il Codacons chiede il ‘rimborso Coronavirus’, in www.codocans.it, 9 aprile 2020, in cui è chiarito che ‹‹essendoci meno veicoli in giro è ovviamente e per fortuna calato anche il numero di incidenti stradali. Ed è così che il Codacons, per evitare l’ingiusto arricchimento delle compagnie di assicurazione in questo periodo nel quale gli automobilisti continuano a pagare la RCA nonostante il blocco della circolazione stradale, sta pensando di richiedere l’introduzione di un ‘rimborso per Coronavirus››,.
[22] U. Mattei-A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, in www.giustiziacivile.com secondo cui ‹‹L'emergenza sanitaria del covid-19 ha aperto tra gli studiosi del diritto privato un animato dibattito in materia di principi delle obbligazioni e rimedi contrattuali, allo scopo di osservare anche questi rapporti attraverso la lente della solidarietà››.
[23] F. Piraino, Osservazioni introno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, in Europa e Diritto Privato, fasc.2, 1 giugno 2019, p. 585 ss.; F. Macario, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, Rimedi, II, Milano, 2006, pp. 493-689; Id., Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in www.giustiziacivile.com; C. Bruno, La questione delle sopravvenienze: presupposizione e rinegoziazione, in Gius. civ. 2010, p. 235 ss.; A. Catalano, La (pretesa) unilateralità della condizione fra allocazione dei rischi e regole del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 1993
[24] F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in www.giustiziacivile.com, 17 marzo 2020.
[25] A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956; A. Donati-G. Volpe Putzolu, Manuale di Diritto delle Assicurazioni, Milano, 2002; A. La Torre, Le Assicurazioni, Milano, 2007; M. Rossetti, Il Diritto delle Assicurazioni, I, Padova, 2013; Id., Il Diritto delle Assicurazioni, II, Le assicurazioni contro i danni, Padova, 2012.
[26] Cfr. C. Marchesini, L’impossibilità sopravvenuta, in Il diritto privato oggi, 2008.
[27] A. Benedetti, Il rapporto obbligatorio ai tempi dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione, in www.giustiziacivile.com, 3 aprile 2020.
[28] Cfr. il ddl senato 1151 «delega al Governo per la revisione del codice civile». Per un approfondimento cfr. F. Macario, Coesistenza e complementarità tra fattispecie tipizzata dal legislatore e uso giurisprudenziale delle clausole generali: l’esempio della proposta di riforma della disciplina in tema di sopravvenienze, in www.giustiziacivile.com, 1/2020.
[29] Per un approfondimento sulla specifica rilevanza della tematica delle sopravvenienze rispetto alla legislazione emergenziale si rinvia al Capitolo 1, Conservazione del rapporto, rideterminazione eteronoma dell’assetto negoziale ed asimmetria giuridica tra le parti, nei contratti sinallagmatici investiti dal contenimento epidemiologico: due torti non fanno una ragione, a cura di r. Galasso, al Capitolo 2, Il blocco degli appalti privati non rientranti nei codici ATECO autorizzati: diritti e doveri di appaltatore e committente, a cura di M. Palagano ed al Capitolo 3, L’influenza della pandemia sui contratti di durata: il “caso” delle locazioni ad uso diverso, a cura di A. Martino, di Diritto e Covid-19, Torino, 2020. In dottrina cfr. anche R. Di Raimo, Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda, in www.giustiziacivile.com, 9 aprile 2020; F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, ivi, 17 marzo 2020; D. Maffeis, Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi, 10 aprile 2020; A. De Mauro, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ivi, 27 marzo 2020; M. Maggiolo, Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa destinazione dei risarcimenti del danno alla salute, ivi, 17 aprile 2020.
[30] Cfr. l’art. 170-bis del d.lgs. n. 209/2005 secondo cui ‹‹il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza››.
[31] Cfr. l’art. 170, comma 1-bis, del d.lgs n. 209/2005 secondo cui ‹‹la risoluzione di cui al comma 1 si applica alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori››.
[32] Cfr. l’art. 125, comma 2-bis, del d.lgs n. 209/2005, alla cui stregua ‹‹Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione››.
[33] F.L. Dammacco, Decreto Cura Italia: novità per l’utente della strada in materia assicurativa e non solo, in www.diritti.it.
[34] Cass., sezione III civile, 7 giugno 2018, n.14745, in http://www.italgiure.giustizia.it/sncass.
[35] L’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005, rubricato “Procedura di risarcimento”, così recita:‹‹1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà' le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.››
[36] L’art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, rubricato “Procedura di risarcimento diretto”, così dispone:‹‹1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. 3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. 4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall' articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all' articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto››.
[37] M. Rodolfi, op. cit.
[38] M. Rodolfi, op. cit.
[39]Cfr. la Relazione illustrativa del decreto, consultabile in http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1167/54_Relazione_Illustrativa_Decreto_Legge_n._34_del_19.5.2020_Decreto_Rilancio.pdf.
[40] L’art. 33 del d.l. n. 34/2020 così dispone:‹‹1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile››.
[41] Art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. C.A.D.) rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici” secondo cui:‹‹Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida››.
[42] Cfr. B. Bonfanti, La stipulazione dei contratti bancari via e-mail. A proposito dell’art. 4 del «decreto liquidità», in www.dirittobancario.it.
[43] Il quale dispone che ‹‹la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia››.
[44] C. Cimarelli, Bozza DL Rilancio e prove di ripartenza nell’assicurazione, 18.5 u.s. in www.assinews.it secondo cui ‹‹nella Relazione Illustrativa alla bozza di Decreto, il legislatore precisa che, con la previsione dell’articolo 36 si intende derogare al disposto dell’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale e che quindi, anche in assenza della firma digitale, il contratto deve intendersi soddisfare, tra l’altro, il requisito dell’efficacia probatoria previsto dagli articoli 2702 e 1888 del codice civile, rispettivamente riguardanti l’efficacia della scrittura privata (che fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni del sottoscrittore, fino a querela di falso) e la prova del contratto di assicurazione (che, come noto, deve essere provato per iscritto, non essendone viceversa richiesta la forma scritta ai fini della validità e dell’efficacia)››.
[45] M. Zanin-E.M. Scavone, Decreto Rilancio: le novità su sottoscrizione e comunicazione semplificate di contratti finanziari e assicurativi., in www.dirittobancario.it, 25 maggio 2020
[46] G. Chiratti, Intermediari assicurativi e responsabilità, in www.ridare.it, 14 ottobre 2019.
[47] G. Chiriatti, Contratti assicurativi via e-mail: le novità introdotte dal decreto Rilancio (ed alcuni dubbi applicativi), in www.ridare.it, 15 giugno 2020.
[48] Cass., sezione VI-3 civile, ordinanza 28 aprile 2020, n.8268, in www.dejure.it ; Cass., sezione VI-2 civile, ordinanza 12 ottobre 2016, n. 20606, ivi; Cass., sezione VI-2 civile, ordinanza 11 giugno 2012, n. 9492, ivi; Cass. sezione III civile, ordinanza 28 giugno 2005, n. 13890, ivi; Cass., sezione I civile, ordinanza 5 dicembre 2003, n. 18680, ivi.
[49] M. Zanin- E. M. Scavone, Decreto Rilancio: le novità su sottoscrizione e comunicazioni semplificate di contratti finanziari e assicurativi, in www.dirittobancario.it, secondo cui ‹‹supporto durevole indica ogni strumento – sia materiale sia elettronico – che permette al cliente di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro, e che permette la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (cfr. artt. 1, comma 6-octiesdecies, TUF, e 1, comma 1, lett. vv-quater), decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle Assicurazioni Private”››
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