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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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03/09/2020
Le indagini preliminari aventi ad oggetto i reati da Codice Rosso e la normativa processuale introdotta dal d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni


argomento: Diritto Processuale Penale

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di ILARIA PERINU

Sommario. 1.Premessa. I dati statistici. - 2. L’impatto che l’articolo 83 del d.l. n. 18/2020 ha avuto nella fase delle indagini preliminari per la trattazione dei reati da Codice Rosso. – 3.Conclusioni.

  1. Premessa. I dati statistici.

Secondo le analisi condotte dall’ISTAT[1] la violenza domestica, sia essa psicologica, fisica o sessuale, intesa come fenomeno sociale è aumentata durante la pandemia di Covid-19. Gli studi condotti sui periodi di pandemia ed isolamento forzato mostrano che vi è stata, in generale, una crescita esponenziale delle condotte di abuso e prevaricazione intra-familiare che già prima registravano numeri allarmanti.  L’isolamento sociale, la crescita della crisi economica e finanziaria, i conflitti tra le persone costrette a periodi prolungati di forzata convivenza, nonché la maggiore difficoltà di accesso ai servizi di prevenzione e protezione nelle comunità protette e nelle case rifugio, ha aumentato la probabilità di eventi violenti e atti di sopraffazione all’interno delle mura domestiche.

Questa considerazione trova conferma anche nei dati che emergono dal Dipartimento per le Pari Opportunità che in Italia, in ossequio alla Convenzione di Istanbul[2], ha messo a disposizione il numero verde 1522, contattabile sia attraverso il telefono sia via chat, per richieste di aiuto, supporto e consulenza alle persone che vivono personalmente o indirettamente una situazione di disagio dovuto a condotte di violenza e atti persecutori.

I dati evidenziano un forte aumento delle chiamate da utenti per reali bisogni di supporto[3]:“In 4 casi su 10 le chiamate avvengono per chiedere aiuto in caso di violenza e/o stalking e per segnalare casi di violenza (5.115 chiamate pari a 42,9 per cento del totale delle chiamate dal 1°Marzo al 31 Maggio 2020), per chiedere informazioni sul servizio che viene fornito (2.864 pari al 24 per cento) e per avere informazioni sui centri anti-violenza (1.431 pari al 12 per cento)”.

Tuttavia, a questo fenomeno sociale la cui evidenza reale è stata registrata dalle istituzioni politiche e di polizia, non è corrisposto un parallelo aumento del fenomeno processuale. Invero, dal monitoraggio[4] effettuato dal Gruppo di lavoro istituito presso il C.S.M. sull’applicazione delle “Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”, è emersa chiaramente una diminuzione di circa il 50% delle notizie di reato nella materia della violenza di genere e domestica[5].

La difficoltà, dovute al lockdown, a recarsi personalmente presso i centri anti violenza e presso i posti di polizia e il dover essere sottoposte a quarantena prima di poter accedere alle comunità protette e alle case rifugio, ha indotto le vittime vulnerabili, specie se madri di minorenni, a chiedere aiuto esterno, laddove possibile, solo nei casi di estrema gravità con pericolo per l’incolumità fisica e la vita stessa.

  1. L’impatto che l’articolo 83 deld.l.n. 18/2020 ha avuto nella fase delle indagini preliminari per la trattazione dei reati da Codice Rosso.

In questo contesto, va valutato l’impatto che l’articolo 83 del d.l. n. 18/2020, convertito con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, ha avuto nella fase delle indagini preliminari per la trattazione dei reati da Codice Rosso[6].

La norma ha introdotto disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid 19 sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali.

Il legislatore ha previsto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali, compresi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, dal 9 marzo all’11 maggio 2020 nonché la possibilità, dal 12 maggio al 30 giugno, di adottare misure organizzative volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono state introdotte per potenziare il processo telematico, anche penale, e consentire, nella fase di emergenza, anche lo svolgimento di attività di indagine da remoto.

A tal fine,  nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di tali collegamenti, individuati e regolati con provvedimento del DGSIA del Ministero della giustizia, “per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio  le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19.”

L’ambito applicativo della norma è potenzialmente rivolta verso tutti gli atti di indagine (interrogatori, assunzione di sommarie informazioni, audizioni protette, accertamenti tecnici non ripetibili ecc. ecc), senza prevedere come necessaria una connotazione di urgenza degli atti stessi.

Con riferimento alle modalità di partecipazione all’atto di indagine da remoto, la partecipazione dei detenuti e delle persone in stato di custodia cautelare è stata assicurata con le modalità di cui al comma 12, vale a dire mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, applicando l’articolo 146-bis commi 3, 4 e compatibilmente 5 disp. att. cod. proc. pen.

Le altre persone chiamate a partecipare all’atto di indagine venivano “tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore”.

Al difensore è stata garantita la partecipazione da remoto mediante collegamento dallo studio legale, oppure presenziando nel luogo ove si trovava l’assistito. La verbalizzazione veniva affidata al pubblico ufficiale anche in merito alle “modalità di collegamento da remoto utilizzate […] modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale”, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, c.p.p.

La normativa descritta trova la sua ragion d’essere nella situazione d’emergenza che ha imposto, a difesa della salute pubblica, misure e provvedimenti volti a realizzare il minor contatto possibile tra le persone.

I presupposti concretamente indispensabili, però, affinché le indagini preliminari siano realmente e proficuamente realizzabili da remoto necessitano inevitabilmente l’ammodernamento da parte del Ministero della Giustizia della rete digitale degli uffici giudiziari; il consentire al personale amministrativo di poter accedere da remoto ai sistemi operati TIAP e SICP; e il riconoscimento della validità dei provvedimenti adottati da remoto dal Pubblico Ministero e sottoscritti con firma digitale.

Orbene, appare evidente, che tra gli atti di indagine che possono essere compiuti agevolmente da remoto vi sono il conferimento di consulenze tecniche; il decreto di acquisizione dei tabulati telefonici; la trasmissione di deleghe di indagine; la richiesta e il decreto di intercettazione telefonica; il decreto di perquisizione e sequestro; l’ordine di esibizione e di acquisizione di documenti.

Al contrario, gli atti tipici delle indagini che vengono svolte a tutela delle vittime vulnerabili, persone offese di delitti di maltrattamento in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali, difficilmente si prestano ad esser effettuati da remoto tramite videocollegamento.

La maggior parte di tali atti si concretizza tramite l’acquisizione dell’elemento della prova dichiarativa, attraverso la rievocazione del ricordo della condotta di reato da parte delle persone offese e delle persone informate sui fatti.

La prova dichiarativa in queste ipotesi di reato verte su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connesse alle violenze subite, pertanto è pacificamente considerato un atto di indagine psicologicamente coinvolgente che richiede l’adozione di speciali modalità “protette” di acquisizione delle dichiarazioni, dal punto di vista del luogo (si pensi ad esempio alle aule appositamente create in molte Procure della Repubblica per l’audizione del minorenne), del tempo necessario (generalmente lungo, per la necessità di creare empatia, di lasciare che la vittima parli liberamente rispettando le sue pause nel rievocare i fatti) e spesso, addirittura sempre se la vittima è minorenne, richiede la presenza dell’esperto in psicologia.

A riguardo, recentemente la Corte di Cassazione[7], in tema di incidente probatorio non preceduto dalle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, ha sottolineato l’esigenza di proteggere la vittima di reati di violenza domestica e sessuale dalla cd vittimizzazione secondaria.

La terza sezione penale ha ribadito che “[…] in reati in cui la prova a carico è spesso principalmente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, […] abbia indubbiamente assunto una marcata impronta di protezione della vittima di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione della personalità e libertà che coinvolgono la sfera sessuale. La vulnerabilità che di regola connota la persona offesa di tali reati - spesso, ma non sempre, minorenni - e, in ogni caso, la consapevolezza della sofferenza psicologica connessa alla reiterazione delle audizioni volte alla ricostruzione di fatti gravi subiti (anche da altri, nel caso di testimoni minorenni che non siano persone offese), propria di un sistema processuale fondato sulla rigida distinzione tra la fase delle indagini e quella del giudizio, hanno indotto il legislatore, nelle situazioni descritte dall'art. 392, comma 1-bis, cod. pen., a derogare al principio secondo cui la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio delle parti ed avanti al giudice chiamato ad assumere la decisione. Nella versione vigente, cioè, la disposizione, da leggersi in combinato disposto con l'art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., mira soprattutto ad evitare il c.d. fenomeno della "vittimizzazione secondaria", vale a dire - per usare le parole che si leggono in una recente sentenza della Corte costituzionale - quel processo che porta il testimone persona offesa «a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (Corte cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92)”.

L’audizione della vittima di violenza di genere[8] secondo l’art 362 comma 1 ter c.p.p. – modificato dalla l. n. 69/2019 - nella fase delle indagini deve avvenire celermente da parte del Pubblico Ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

Orbene, durante il periodo di emergenza derivato dalla pandemia da Covid-19 la stragrande maggioranza[9] delle Procure della Repubblica ha ritenuto che la normativa di urgenza non avesse sospeso il termine di cui all’art. 362 comma 1 ter c.p.p., pur procedendo ad una interpretazione più ampia delle clausole di salvaguardia e disponendo, ove possibile, che l’audizione avvenisse senza richiedere lunghi spostamenti della persona offesa e delle forze di polizia delegata, e con l’adozione delle cautele e dei presidi sanitari richiesti.

Egualmente, per la difficile conciliabilità della delicatezza dell’acquisizione delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili tramite l’incidente probatorio e le regole del distanziamento imposte dal lockdown, quasi nulle risultano esser state le richieste di procedere con incidente probatorio durante il periodo di massima emergenza da Covid-19.

Si richiama a riguardo l’esito del monitoraggio disposto dal C.S.M. e le valutazioni, del tutto condivisibili, in esso espresse  “Un tema particolarmente complesso è risultato quello degli incidenti probatori dichiarativi speciali di cui all’articolo 392, comma 1 bis c.p.p. che, secondo l’art. 83 comma 3 lett.c) D.L. 18/20, devono essere svolti quando va assunta una prova indifferibile, purché il giudice, su richiesta di parte, dichiari l’urgenza con “provvedimento motivato e non impugnabile”: al riguardo la tendenza registrata in tutti gli Uffici giudiziari consultati è stata quella di non procedere, se non in casi eccezionali di assoluta urgenza e improrogabilità, alle audizioni protette (sia di minorenni che di adulti), rimandando la fissazione delle richieste pendenti e rinviando, in assenza di richiesta, le audizioni già programmate, in quanto sono apparse difficilmente conciliabili le esigenze di tipo “logistico” imposte per lo svolgimento dell’atto con il necessario distanziamento e la delicatezza dello stesso, le cui implicazioni “soggettive” possono incidere sull’esito dell’acquisizione probatoria. Soprattutto l’audizione del minorenne (ma anche della vittima maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità), deve seguire modalità tali da favorire un approccio, da parte del Giudice, empatico, sereno e naturale: sia per non rendere l’audizione un fattore di disagio, se non traumatico, sia per mettere il Giudice, e l’esperto da lui nominato, nella condizione di cogliere le condizioni psico-emotive del minore stesso, di osservarne gli atteggiamenti non verbali e di seguirlo attentamente in una conversazione diretta e colloquiale, adatta all’età e allo sviluppo. Perciò lo svolgimento dell’audizione con modalità necessariamente “spersonalizzate”, quali l’adozione di un distanziamento personale tra il minore e i suoi interlocutori e l’uso di DPI che coprano il volto (in particolare le mascherine), potrebbe mettere seriamente a rischio la necessaria genuinità del racconto.”

  1. Conclusioni.

Il processo penale e le attività di indagine compiute attraverso collegamenti da remoto provocano anche una riflessione, a seguito della ripresa dell’attività giudiziaria post fase emergenziale, che coinvolge gli stessi principi costituzionali del giusto processo, il diritto di difesa, e la natura stessa dell’accertamento della responsabilità penale.  

Fin dalla fase delle indagini preliminari il processo è un’esperienza umana che non può prescindere, ad avviso di chi scrive, dal fattore umano. L’acquisizione di elementi di prova (a carico come a discarico) avviene anche attraverso le fonti documentali ma per larga parte, specialmente nelle indagini preliminari aventi ad oggetto i reati tipici delle violenze domestiche e sessuali, si concretizza tramite l’acquisizione dell’elemento della prova dichiarativa, attraverso la rievocazione del ricordo e della conoscenza delle persone informate sui fatti e delle persone offese.

Le moderne tecnologie sono perfettamente in grado di assicurare la genuinità e veridicità delle attività svolte? Consentono al magistrato di cogliere le sfumature nelle risposte, il linguaggio del corpo, senza pregiudizio per la percezione diretta del Pubblico Ministero?  

Ad avviso di chi scrive no e l’esito del monitoraggio avviato dal C.S.M conforta questo assunto.

Per assicurare la genuinità e veridicità delle attività, per cogliere le sfumature nelle domande e nelle risposte e per poter percepire anche istintivamente ciò che ci trasmette il linguaggio del corpo, serve quella immediatezza e percezione diretta che non è possibile realizzare attraverso la videoconferenza. L’esame in fase di indagine della vittima vulnerabile di reati di violenza sessuale o di gravi maltrattamenti in famiglia  richiede la creazione di un rapporto empatico tra l’intervistatore e il dichiarante e mal si presta ad essere realizzato da remoto ipotizzando ad esempio una delocalizzazione tra il Pubblico Ministero in collegamento video dal suo ufficio; la psicologa in collegamento video dal suo studio professionale; la persona offesa, specie se convivente con l’aggressore, che dovrebbe inevitabilmente collegarsi in video da un posto di polizia o dalla sede dei servizi sociali.


*** *** ***

ILARIA PERINU. Magistrato ordinario. Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, assegnata al V° Dipartimento – tutela delle vittime vulnerabili. Relatrice in numerosi convegni sulle tematiche inerenti l’applicazione del cd. Codice rosso, è altresì docente e tutor presso la S.S.M.

 

 

[1] Consultabili in https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/speciale-covid-19

[2] Consultabili in https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio del 2011 e ratificata in Italia il 27.9.2012

[3] Consultabili in https://www.istat.it/it/files//2020/05/Dati-del-1522-e-delle-Forze-di-Polizia.pdf

[4] Consultabili in https://www.istat.it/it/files//2020/05/CSM-monitoraggio-violenza-di-genere_delibera-4-giugno-2020.pdf

[5] Consultabili in https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_31/violenza-donne-cresce-sommerso-difficile-chiedere-aiuto-8fd98d50-7340-11ea-bc49-338bb9c7b205.shtml

[6] Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la l. 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, conosciuta come “Codice Rosso”.

[7] Cass. pen., sezione III penale, sentenza n. 47572/2019

[8] La Convenzione di Istanbul offre una definizione di violenza di genere come quel tipo di violenza (gender-based violence), suscettibile di colpire anche gli uomini e inclusiva di condotte di carattere sistematico, spesso suscitate da condizionamenti di ordine storico, sociale o culturale che producono gravi discriminazioni ai danni delle vittime, ostacolandone il pieno sviluppo della personalità e delle capacità umane. All’interno di questa definizione ampia, l’art 3 definisce specificamente la  "violenza contro le donne"   come "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata".

[9] Dati evidenziati dal monitoraggio avviato dal C.S.M., consultabile in https://www.istat.it/it/files//2020/05/CSM-monitoraggio-violenza-di-genere_delibera-4-giugno-2020.pdf



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