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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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09/11/2020
TAR Napoli - Emergenza Covid-19 ed introduzione dell’attività didattica a distanza


argomento: Giurisprudenza

» visualizza: il documento (Tar Napoli, sez. V, dec., 9 novembre 2020, n. 2025 – Pres. Abbruzzese) scarica file

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(1)    L’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata

(2)    Le Ordinanze regionali de quibus, e in particolare l’Ordinanza n. 89/2020, successiva al DPCM 4 novembre 2020, trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato “effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e sul prevedibile “impatto sul SSR”, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini

[Secondo il Tar partenopeo, adito in sede di richiesta di misure cautelari monocratiche, rispetto a cui peraltro si precisa che la durata temporanea della misura regionale, disposta fino al 14 novembre p.v., esclude l’emergenza di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza”, presupposto per la concessione dell’invocata tutela monocratica – soggiunge che, per un verso, la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori; e per altro verso e, per converso, che il rappresentato “effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività nelle fasce di età solare” e il prevedibile impatto dello stesso sul SSR, con prospettive anche di “delocalizzazione” dei pazienti, inducono a valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, rispetto al quale la misura adottata si è dimostrata, finora, utile ed efficiente (in senso analogo v. Tar Napoli, sez. V, 9 novembre 2020, n. 2026 e n. 2027) ]. 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, tutti in proprio e quali esercenti la potestà sui propri figli minori, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Carbone e Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell’Ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, nella parte in cui dispone, al punto 1.1., “la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria” e, al punto 1.2., “la sospensione…dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia”;

dell’Ordinanza n. 86 del 20 ottobre 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania, nella parte in cui dispone analogamente al provvedimento sub a);

di ogni altro atto e/o provvedimento negli stessi richiamati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato le Ordinanze indicate in epigrafe, chiedendone la sospensione in via cautelare monocratica, nella parte in cui dispongono e confermano la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e i connessi servizi educativi, nonché per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;

Considerato che i ricorrenti hanno fondato la propria richiesta tra l’altro richiamando il DPCM 4 novembre 2020, che, per quanto rileva nella presente vicenda, pur disponendo misure variamente restrittive, modulate per fasce di gravità riferite ai diversi territori regionali, ha comunque fatta salva la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, finanche per le Regioni attualmente classificate in zona “rossa”, tra le quali non è, allo stato, compresa la regione Campania;

Ritenuto, preliminarmente, che l’intervenuta emanazione del DPCM 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell’ordinanza impugnata;

Considerato che le Ordinanze, e in particolare l’Ordinanza n. 89/2020, successiva al DPCM 4 novembre 2020, trovano fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato “effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e sul prevedibile “impatto sul SSR”, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al COVID-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini;

Considerato che la durata temporanea della misura regionale, disposta fino al 14 novembre p.v., esclude l’emergenza di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza”, presupposto per la concessione dell’invocata tutela monocratica;

Ritenuto, inoltre, che la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori;

Ritenuto, per converso, che il già rappresentato “effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività nelle fasce di età solare” e il prevedibile impatto dello stesso sul SSR, con prospettive anche di “delocalizzazione” dei pazienti, inducono a valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno, rispetto al quale la misura adottata si è dimostrata, finora, utile ed efficiente;

Considerato, per tutto quanto precede, di dover respingere l’istanza cautelare così come proposta;

Considerato di dover fissare l’udienza per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare come in dispositivo;



P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli il giorno 9 novembre 2020.

 



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