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L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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11/06/2020
Pubblicazioni matrimoniali e sospensione dei termini nella legislazione emergenziale da Covid-19


argomento: Diritto Civile

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di Flaviana Margherita D’Amico, Giudice o.p. presso il tribunale di Napoli, dottore di ricerca e specializzata in Diritto Ecclesiastico e canonico. Docente di discipline giuridiche-economiche

Sommario: 1. Premessa: i termini della quesitone ed i riferimenti normativi. - 2. La sospensione dei termini ed il regime delle pubblicazioni matrimoniali. - 3. Pubblicazioni matrimoniali ed ultrattività del decreto di avvenuta affissione.

 

1. Premessa: i termini della quesitone ed i riferimenti normativi.

La celebrazione del matrimonio[1] con rito civile, e religioso avente effetti civili, prevede una fase preliminare e propedeutica incentrata sulla richiesta di pubblicazioni presso il comune dove uno dei due futuri sposi è residente e la successiva affissione per 8 giorni consecutivi, cui seguono almeno ulteriori 3 giorni per eventuale opposizione. Quindi il matrimonio, previo rilascio da parte dell'ufficiale del comune del certificato di eseguita pubblicazione, deve essere celebrato a partire dal 4° giorno (12º giorno dalla data della pubblicazione) ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione e, se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere presentato il relativo decreto. La mancata celebrazione del matronimico in questa finestra temporale comporta che la pubblicazione si considera decaduta e bisogna ricominciare l’intera procedura dall’inizio.

Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone: di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili; non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare); maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni; cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato. 

La previsione di un duplice riferimento temporale (termine di durata di 8 giorni per l’affissione delle pubblicazioni e termine finale di 180 giorni entro cui celebrare il matrimonio) pone la necessità di valutare la incidenza che su di esso ha avuto l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ed alla connessa legislazione emergenziale.

Viene in particolar modo in linea di conto il meccanismo di cd. sterilizzazione temporale introdotto dall’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. "decreto Cura Italia")[2], in vigore, quanto all’effetto sospensivo ivi previsto, dal 23 febbraio 2020 con simultaneità rispetto al primo decreto legge sull’emergenza Covid-19 (decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e contestualmente sull’intero territorio nazionale, pur a fronte  dell’inziale asimmetria geografica delle misure emergenziali ivi illo tempore disposte. Tale norma, per un verso, ha visto poi dilatata la propria dimensione di durata per effetto della previsione in seguito contenuta nell' art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020 (c.d. "decreto Liquidità"), laddove il termine finale di sospensione dei procedimenti amministrativi e delle procedure sanzionatorie, inizialmente come detto fissato alla data del 15 aprile 2020, è stato prorogato al 15 maggio[3]. Per altro verso e nel corso del passaggio parlamentare di conversione[4], ha subito, accanto a lievi limature formali[5], l’aggiunta dei commi 1-bis e 6-bis, nonché la sostituzione-dilatazione del comma 2 nei nuovi commi da 2 a 2-quinquies[6].

 

2. La sospensione dei termini ed il regime delle pubblicazioni matrimoniali.

Le questioni che al riguardo possono porsi sono le seguenti.

a) Per un verso, se ed in che misura il procedimento de quo risulti assoggettato a tale meccanismo di sterilizzazione temporale e conservazione di efficacia degli atti in scadenza.

b) Per altro verso (ed in caso di risposta affermativa al precedente quesito) chi e come operi il descritto meccanismo di sospensione/ultra-efficacia.

Con riferimento al primo profilo, deve ritenersi operativa la descritta proroga dei termini di scadenza di tutte le affissioni fatte tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (poi esteso al 15 maggio), per cui non si terrà conto del periodo già trascorso tra la data della propria pubblicazione (se all’interno di tale periodo temporale) e il 15 maggio. Qualora, invece, l’affissione fosse avvenuta prima del 23 febbraio e gli otto giorni non fossero decorsi a quella data (quindi pubblicazioni affisse nel periodo 15 febbraio -23 febbraio), secondo l’ordinario operare del meccanismo sospensivo, il termine risulterebbe non decorrente nel periodo di sospensione e, dopo la sua scadenza (15 maggio) occorre attendere i giorni residui per raggiungere la durata minima di 8 giorni complessivi. Diversamente potrebbe ragionarsi valorizzando il riferimento normativo alla natura “consecutiva” degli otto giorni previsti dalla norma: se, infatti, giuridicamente sono tali considerando la sterilizzazione del tempo nel periodo emergenziale, diversamente accade se ci riferiamo ad un concetto di successione fattuale, avendo comunque la sospensione bloccato

Queste conclusioni paiono discendere da due concorrenti piani di argomentazione.

Da un lato, viene in rilievo la portata omnicomprensiva del descritto meccanismo di sterilizzazione per cui esso abbraccia tutti i termini procedimentali, decadenziali e non decadenziali, tranne quelli espressamente eccettuati.  In altri termini la regola, confermata da espresse ed esemplicative conferme[7], è sterilizzazione temporale dei termini, nelle diverse forme tecnico-operative di non computo, proroga, differimento e sospensione degli stessi. Ad essa si affiancano poi espresse eccezioni al meccanismo di sospensione (non tener conto del periodo de quo ai fini del computo), sia di tipo intra-sistematiche, riferite cioè allo stesso sistema emergenziale di normazione primaria e secondaria (termini stabiliti da specifiche disposizioni del medesimo d.l.   18/2020, nonché dei pregressi e gerarchicamente pari-ordinati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché ancora, in chiave di chiusura ordinamentale e con riferimento alle varie fonti secondarie e sub-secondarie, dei relativi decreti di attuazione); sia di tipo extra-sistematiche, riferite cioè ad ambiti procedimentali formalmente estranei al sistema normativo emergenziale, ma nondimeno sostanzialmente ad esse equiparabili per rilevanza strategico-funzionale, soprattutto nella prospettiva delle cc.dd. fasi 2 e 3 di ripresa e riapertura socio-economica, rispettivamente temperata e piena (termini relativi a procedimenti aventi ad oggetto pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati);

Orbene – posto che, in base alle ordinarie modalità del procedimento di interpretazione della legge,  le deroghe, in quanto configurate come eccezioni a regole generali, non possano trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, con preclusione, in quanto improntate a logiche derogatorie del principio generale di sterilizzazione temporale (non computo, proroga, differimento e sospensione dei termini), di opzioni ermeneutiche di stampo estensivo-analogico e, per converso, obbligo di interpretazione restrittiva e solidamente ancorato al dato testuale. All’inverso, le fattispecie descritte sub c) e d), in quanto esemplificativo-confermative del generale principio di sterilizzazione temporale nella fase emergenziale (assurto a principio generale dell'ordinamento giuridico da pandemia Covid-19), ben possono essere poste a motivo di inclusione di casi simili o materie analoghe – il meccanismo conoscitivo sotteso al procedimento di affissione delle pubblicazioni matrimoniali rientri nella regola della sterilizzazione.

Dall’altro, viene in linea di conto la ratio di tale termine, evidentemente posto a garanzia della correttezza della celebrazione matrimoniale (accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l’intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse  possa formulare le previste opposizioni) e del diritto ad un adeguato esercizio del potere di opposizione a seguito di una concreta possibilità dell’evento e di evidenziazione di eventuali cause impeditive[8]. In altri termini, viene qui in gioco la funzione edlle pubblicazioni matrimoniali univocamente individuabile nell’esigenza di portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio e di consentire alle persone legittimate di fare eventuale opposizione al matrimonio. Ne consegue che, proprio le difficolta connesse all’emergenza epidemiologica e il conseguente ordine di lock down adottato dal Governo, depongono nel senso di includere i termini qui in esame nel meccanismo di sterilizzazione onde non frustare la pratica funzionalità dell’istituto. Di converso e parallelamente, l’esigenza di non penalizzare i nubendi - costringendoli a seguito della mancata celebrazione del matrimonio nel termine finale, alla rinnovazione della procedura -  comporta, sull’altro versante, che il termine finale di celebrazione (180 giorni) risulterà sospeso nel periodo 23 febbraio-15 maggio, non dovendosi contare a tal fine i giorni in esso ricompresi, con conseguente proroga di efficacia delle pubblicazioni perfezionatesi prima di quella data.

 

3. Pubblicazioni matrimoniali ed ultrattività del decreto di avvenuta affissione.

Quanto poi agli adempimenti operativi connessi al descritto meccanismo di sterilizzazione/ultrattività, occorre premettere in generale che il modello della normativa emergenziale diverge rispetto al modello ordinario di sospensione dei termini procedimentali di cui all’art 2, comma 6 della l. 241/1990: è possibile riscontrare differenze per fonte (qui è la legge che dispone l’effetto sospensivo e non uno specifico provvedimento amministrativo, con conseguente incisione sul profilo motivazione della scelta, qui assorbita nella valenza politica dell’opzione normativa), per durata (indefinitamente ancorata all’evolvere dell’emergenza epidemiologica e suscettibile di proroghe, a fronte dell’unicità del modello ordinario di sospensione dei termini, pre-quantificato nella sua massima durata), per fattore  causale (eccezionale  ed esterno rispetto alle esigenze del singolo procedimento nel rispetto del vincolo del divieto di aggravamento).

Ne consegue che per le pubblicazioni già perfezionativi alla data del 23 febbraio 2020, ai fini del computo del termine finale di 180 giorni per la celebrazione del matrimonio, nessuna attestazione aggiuntiva sarà necessaria, trattandosi di un effetto ex lege con validità erga omnes. Quanto poi al certificato di eseguita pubblicazione, l’ufficiale di stato civile del comune territorialmente competente dovrà al fine del suo rilascio considerare l’incidenza del periodo di sospensione nel computo degli otto+ tre giorni necessari: sarebbe opportuno che ivi fosse esplicato il più complesso calcolo legato all’operare del meccanismo di sterilizzazione temporale, ma in ogni caso ( e salva contestazione nelle forme di rito[9]) il suo rilascio sic et simpliciter deve ritenersi comunque sufficiente e necessario per la celebrazione del matrimonio[10].

In concreto occorrerà, in prima battuta, computare i giorni che intercorrono dall’affissione delle pubblicazioni al Comune fino al 15 maggio; quindi sommare il risultato a 180, ovvero il numero dei giorni entro i quali (per legge) deve avvenire la celebrazione del matrimonio. Infine, tale somma rappresenterà il tempo di validità (recte efficacia) delle pubblicazioni, contando i giorni a partire dalla data dell’affissione.

In questo senso, trova applicazione la distinta norma che prevede la conservazione della validità (rectius, efficacia), oltre la scadenza naturale (ove ricadente nell’arco temporale 31 gennaio/15 aprile 2020, poi a sua volta posposto al 15 maggio ex art. 37, d.l. n. 23/2020) e fino alla data ivi indicata (15 giugno 2020)  di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (ancora una volta mediante utilizzo di un’elencazione con funzione meramente esemplificativa, per la quale opera il descritto meccanismo di interpretazione estensivo-analogico).

 

NOTE

[1] C. Ganci, Il matrimonio, Milano, 1953; F. Finocchiaro, Del matrimonio. Artt. 79-83, in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, Bologna, 1971 e bibliografia ivi riportata; S. Gherro, Lezioni di diritto ecclesiastico, I, Nozioni storiche e parte generale, Padova, 2005.

[2] Ampi riferimenti, in C. Buonauro, La sospensione dei termini procedimentali e la conservazione di efficacia dei provvedimenti amministrativi in scadenza. La cronologia procedimentale-amministrativa nel diritto emergenziale Covid-19, in Diritto e Covid-19 (a cura di Chiesi-Santise), Giappichelli, in corso di stampa.

[3] Nel dettaglio, quindi, rileva l’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, che, sotto la rubrica “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza” ed in un unico comma, sancisce che “1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

[4] Culminato con la legge 24 aprile 2020, n. 27, recante il nomen juris “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, pubblicata nella G. U. n. 110 del 29 aprile 2020 - Serie generale, unitamente al testo del citalo decreto-legge coordinato con la citata legge di conversione.

[5] Al comma 3, le parole da: «23 febbraio 2020» fino a: «n. 11» sono sostituite dalle seguenti: «23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19»; al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020».

[6] Questo il testo definito del citato art. 103 (la cui rubrica è rimasta immutata: “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”), a seguito delle aggiunte, modifiche e sostituzioni operate dalla legge di conversione: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 1 -bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. 2 -quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche: a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e) la  validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29 –bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 2 -quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 –quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020. 6 -bis. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[7]Si è notato (C. Buonauro, La sospensione dei termini procedimentali; cit.come tali conferme, per un verso, si traducano in espresse inclusioni in via di esemplificazione, con chiara finalità di prevenzione ex ante di possibili dubbi ermeneutici e lato sensu di contestuale interpretazione autentica rispetto a potenziali difformità esegetiche e correlati contenziosi, all’interno della disciplina generale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, quale dettata dalla l. n. 241/1990 (proroga o differimento dei  termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento; sospensione dei termini complessivamente relativi ad ambiti di possibile interferenza tra profili giurisdizionali ed amministrativi e segnatamente relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali). Per altro verso, si tratti di espresse inclusioni, nel (questa volta) dichiarato effetto di sospensione, di alcune specifiche e peculiari fattispecie procedimentali, connotate da un rilevante impatto sistematico-strategico sulla tenuta dell’impianto complessivo, ovvero da una spiccata sensibilità politico-ideologica, ovvero ancora, e forse proprio per questo, necessitanti di una puntuale evidenziazione (procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni con rapporto di lavoro contrattualizzato o meno; termini per la conversione di diverse tipologie di permessi di soggiorno – mentre i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi già rilasciati conservano ex lege la loro validità fino al 31 agosto 2020 -, di autorizzazione al soggiorno, di documenti di viaggio e varie forme di nulla-osta connesse alla materia migratoria).

 

[8] Cfr. P. Moneta, Diritto al matrimonio e impedimenti matrimoniali, in Aa.Vv., Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, LEV, Città del Vaticano, 1989, p. 27 ss

[9] Si ricordi che se la celebrazione del matrimonio ha avuto luogo senza che sia stata preceduta dalla pubblicazione ovvero in violazione delle relative regole (anche temporali), il matrimonio è valido ma irregolare e sia gli sposi che l'ufficiale di stato civile sono esposti al pagamento di un'ammenda. Peraltro, come accennato, in presenza di gravi motivi, il tribunale, su istanza degli interessati, può ridurre il termine della pubblicazione, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Infine, la pubblicazione può mancare del tutto se il tribunale, in presenza di cause gravissime, autorizza l'omissione della pubblicazione, o nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

[10] Si noti che l'ufficiale di stato civile può rifiutare la pubblicazione se ritiene che manchino le condizioni prescritte per contrarre matrimonio o se la documentazione presenti carenze non emendabili d'ufficio. Contro il rifiuto è possibile ricorrere al tribunale che decide in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero.



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