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Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

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25/06/2020
Il procedimento sommario per convalida e la cd. fase 2 dell’emergenza epidemiologica


argomento: Diritto Processuale Civile

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di Barbara Di Tonto

SOMMARIO1. Premessa. - 2. Le peculiarità del rito locatizio: alcune possibili soluzioni. - 2.1. (Segue) Ulteriori spunti di riflessione: uno sguardo verso il futuro?

1. Premessa.

Com’è noto ai più, la scelta del Governo per affrontare nel corso del 2020 sul piano giudiziario l’emergenza epidemiologica causata dal Covid 19, è stata ispirata all’esigenza di operare un intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali; cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento.

Così, per la cd. “prima fase”, il legislatore urgente con l’art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020". Detto termine risulta essere stato “prorogato” per effetto dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 al giorno 11 maggio 2020. Soppresse, quindi, tutte le udienze ed i collegi delle sezioni civili nel periodo denominato "Fase 1" (oggetto di sospensione ex lege), il legislatore ha, poi, immaginato una “Fase 2”, nella quale è consentito lo svolgimento di attività processuale, purché si tenga conto delle due principali finalità esplicitate nel comma 6 del medesimo 83:"contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria", nonché "evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"[1].

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, comma 2, del cit. d.l. n. 18 e dell’art. 36, comma 1, del successivo d.l. n. 23 del 2020, la cd. “Fase 2” ha preso l’avvio il 12 maggio e si protrarrà fino al 31 luglio 2020, per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, che ha sostituito l’originario termine fissato al 30 giugno 2020, laddove esso risulta richiamato nel corpo dell’intero art. 83. Va segnalato che è in corso di approvazione la legge di conversione del citato decreto legge n. 28, che vorrebbe ripristinare - con un ritorno alle origini – la data originariamente fissata del 30 giugno 2020 per la cessazione della cd. “Fase 2” e l’avvio della cd. “Fase 3” (allo stato, si badi, ancora priva di regole certe)[2].

Il legislatore del 2020 ha, pertanto, deciso di affidare ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare una serie di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, che risultino di volta in volta ritenute più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio epidemiologico in atto.

In particolare, tutti i capi degli uffici giudiziari italiani sono stati chiamati ad adottare una o più tra le misure consigliate dal Governo (dopo avere acquisito il parere dell’autorità sanitaria regionale e del consiglio dell’ordine degli avvocati competente per territorio, d’intesa con il presidente della corte d’appello e con il procuratore generale della Repubblica) per raggiungere il non facile scopo di far funzionare la macchina della giustizia civile evitando il propagarsi incontrollato del virus. Per assicurare la detta finalità, i dirigenti degli uffici giudiziari sono stati legittimati ad adottare una serie di misure organizzative per assicurare da un lato lo svolgimento dell’attività giudiziaria e dall’altro la tutela del diritto alla salute di tutti gli operatori del sistema, evitando il possibile propogarsi del contagio[3].

Orbene, tale scelta ha fatto si che gli Uffici Giudiziari sul territorio nazionale adottassero delle linee guida e dei protocolli gli uni diversi dagli altri; il che se è un bene perché si è potuto modulare l’attività dei singoli Uffici in relazione alla maggiore o minore diffusione sul relativo territorio dell’epidemia, dall’altro ha creato non poco “sconcerto” nell’utenza che si è trovata di fronte a situazioni del tutto omogenee affrontate diversamente nei vari uffici giudiziari (talvolta territorialmente non distanti tra loro).

Questo breve scritto si propone di affrontare il tema della trattazione delle procedure relative alla convalida di sfratto ed al rito sommario in materia di locazione nella cd. "Fase 2", affrontando le questioni problematiche sottese alla compatibilità di tale speciale schema processual-civilistico con la normativa emergenziale.

2. Le peculiarità del rito locatizio: alcune possibili soluzioni.

Tali procedure si presentano all’interprete come degne di particolare attenzione, perché faticano ad essere inquadrate e trattate secondo lo schema generale[4] dettato dal legislatore dell’emergenza per le udienze civili ordinarie. Ed infatti, in tali procedure il conduttore convenuto (cfr. gli artt. 663-665 c.p.c.) ha la facoltà di essere presente di persona in giudizio: tale possibilità, secondo i più[5], potrebbe escludere - ad una sommaria lettura dei testi normativi - tanto la possibilità della udienza in collegamento da remoto (che imporrebbe al conduttore di avere un computer, di saperlo usare e di interloquire necessariamente sulla piattaforma del PCT per conoscere giorno ed ora del collegamento con indicazione di apposito link), quanto la trattazione scritta ex art.83, comma 7, lettera h), del d.l. n. 18 (che imporrebbe al conduttore di essere dotato di strumenti e conoscenze in grado di farlo intervenire ed interloquire all’interno del PCT); i detti strumenti, infatti, presuppongono, per la loro applicazione, un avvocato costituito con cui interloquire e sono scarsamente compatibili con la presenza fisica del conduttore in udienza accordata dal codice di rito al convenuto dei suddetti procedimenti speciali.

In considerazione di tanto, alcuni uffici hanno ritenuto di dover rinviare la trattazione di siffatte procedure, in blocco, a data successiva al 31.7.2020, programmando - ovviamente dopo la data indicata - udienze straordinarie ed un massiccio aumento dei processi da trattare per ciascuna udienza (scaglionati ad orari predeterminati), per consentire all’utenza un sia pur minimo recupero nella trattazione di detti giudizi.

In altri uffici[6], invece, la trattazione degli sfratti avviene solo mediante le modalità stabilite dall’articolo 83 citato: se il conduttore si costituisce, la causa si tratta; ove ciò non accada, invece, il fascicolo è rinviato a data successiva al 31.7.2020.

Altri uffici[7], ancora, hanno adottato linee guida diverse: a partire dal 12 maggio, infatti, in alcuni Tribunali, i procedimenti per convalida di sfratto vengono trattati in presenza fisica, previo decreto di fissazione dell’orario da parte del giudice, con distanza di 15 minuti tra una procedura e l’altra ed un massimo di 20 procedure al giorno per ogni giudice; gli avvocati e le parti di persona accedono in Tribunale soltanto all’orario indicato nella prenotazione (indossando appositi D.P.I. e previo controllo della temperatura).

2.1. (Segue) Ulteriori spunti di riflessione: uno sguardo verso il futuro?

Tra i due estremi opposti appena citati sono state sviluppate alcune tesi intermedie[8]: a rigore, si osserva, il procedimento per convalida di sfratto non è automaticamente escluso dalla disciplina dell'udienza a trattazione scritta. L'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, infatti, ammette la trattazione scritta con note per le cause che "non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti". Ora, il procedimento per convalida di sfratto non richiede necessariamente la presenza personale della parte, alla quale il codice di rito riconosce la possibilità di comparire personalmente; possiamo quindi dire che l'udienza ex artt. 663 e ss. c.p.c. è a "incompatibilità condizionata" rispetto alla trattazione scritta ex lett. h): vale a dire che diventa incompatibile con il modello emergenziale solo se l'intimato si avvale della facoltà di comparire personalmente.

Si potrebbe pertanto ritenere, per tali procedimenti (d'accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di riferimento e sottoscrivendo eventualmente un apposito protocollo), possa disporsi, in prima battuta, la celebrazione ai sensi della lett. h), con la presenza del magistrato in Tribunale, per poi regolare differentemente gli eventuali sviluppi processuali:

- se l'intimato si costituisce con un difensore, nessun problema si pone in concreto, perché l'udienza seguirà tranquillamente la modalità disegnata dalla lett. h cit. (al più, se la costituzione è avvenuta il giorno dell'udienza, il giudice potrà valutare un rinvio per consentire all'intimante di prendere posizione in ordine alle difese spiegate dalla controparte);

- se, invece, decide di comparire personalmente, l'intimato sarà autorizzato a presentarsi in aula (in cui sarà facile garantire le distanze minime, stante la presenza solo dell'intimato medesimo e del giudice) e a illustrare le sue ragioni; a quel punto, il giudice potrà: a) mettere a verbale le difese dell'intimato e concedere un termine all'intimante per depositare repliche scritte (all'esito delle quali, adotterà il provvedimento "fuori udienza"); b)  mettere a verbale le difese dell'intimato e, ove ritenuto opportuno, rinviare ad altra udienza in cui procedere con modalità mista (intimato presente personalmente in aula e difensore dell'intimante in collegamento da remoto); c)  mettere a verbale le difese dell'intimato e, ove ritenuto necessario, rinviare ad altra udienza in cui procedere con modalità ordinaria (a porte chiuse), con le parti presenti in aula (a distanza di sicurezza, per assicurare il distanziamento imposto per legge, con le parti munite di adeguati D.P.I.).

Verso quest’ultima soluzione sarebbe opportuno orientare univocamente le scelte del legislatore, in modo tale da garantire la celebrazione effettiva di tali procedure (sacrificate oltremodo in alcuni uffici anche in considerazione dell’assenza della connotazione dell’urgenza a causa del blocco legislativo di tutte le procedure esecutive sino al 30.6.2020) e l’uniformità di trattazione per i medesimi giudizi su tutto il territorio nazionale, in considerazione dell’intrinseca urgenza da cui sono connotati i procedimenti in questione e del prezioso interesse (cd. bene casa) che sono diretti a tutelare.

 

BARBARA DI TONTOmagistrato ordinario dal 1999. Attualmente svolge le funzioni di giudice del Tribunale di Napoli, con assegnazione alla IX sezione civile, deputata alla trattazione della materia delle locazioni. Già Giudice del Tribunale di Trani, Magistrato Distrettuale Giudicante presso la Corte di Appello di Napoli, Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (ove ha svolto la funzione di Magistrato responsabile dell'organizzazione del lavoro alla sezione distaccata di Marcianise), ha svolto incarico di docenza presso la S.S.P.L. dell’Università Federico II di Napoli ed ha partecipato, come tutor e relatrice, a diversi incontri di studio organizzati dalla S.S.M.

 

NOTE

[1] G. FICHERA, La disciplina del processo e la normativa dell’emergenza, consultabile nella banca dati delle relazioni della Scuola Superiore della Magistratura..

[2] Camera dei deputati, disegno di legge n°2547, articolo b-bis):“al comma 6, primo periodo, le parole “31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2020”".

[3] Si tratta di quattro misure: udienza civili pubbliche a porte chiuse; udienze in collegamento da remoto (con il giudice in ufficio); rinvio delle udienze a data successiva al 31.7.2020 (escluse le urgenze); udienze civili mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.   

[4]  L’art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla  legge 24 aprile 2020, n. 27) contempla la possibilità di svolgere le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, "mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia" mentre l’art. 83, comma 7, lett. h), del medesimo d.l. n. 18 consente di svolgere la cd. "udienza figurata", “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.

[5] Cfr. Circolare del Tribunale di Napoli del 23.3.2020; Protocollo di gestione delle udienze civili siglato dal Tribunale di Napoli con l’Ordine degli Avvocati del distretto di Napoli, siglato in data 28.4.2020; Linee Guida del Tribunale di Napoli, contenute nel decreto 108/2020 dell'8.5.2020. Tale materiale è reperibile sul sito ufficiale del Tribunale di Napoli. 

[6] Cfr. le Linee Guida del Tribunale di Avellino, reperibili nella home page del sito istituzionale del Tribunale di Avellino.

[7] Cfr. le Linee guida del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 maggio 2020, reperibili sul sito istituzionale del Tribunale di S.M.C.V.

[8] Cfr. F. CAROLEO,  intervento reso nel corso di un webinar tra i giudici delle locazioni nel mese di aprile 2020.



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