Acquista il libro

Acquista il libro Diritto e COVID-19


L’irruzione di un virus invisibile e oscuro ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale e quello sportivo, senza dimenticare il diritto sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19.

Che conseguenze ha portato il Covid-19 nel nostro ordinamento? Il diritto del futuro sarà lo stesso, cambierà o è già in atto il cambiamento?  La frenetica normativa esplosa in questi tempi è solo "diritto dell’urgenza", destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico?

home / In Evidenza / Giurisprudenza / Consiglio di Stato - ..

11/11/2020
Consiglio di Stato - Emergenza Covid-19 e sospensione delle attività didattiche in presenza nella Regione Campania. La (prima) parola al Consiglio di Stato


argomento: Giurisprudenza

» visualizza: il documento (Cons. St., sez. III, dec., 10 novembre 2020, n. 6453 – Pres. Frattini) scarica file

Articoli Correlati: Consiglio di Stato - attività didattiche

Cons. St., sez. III, dec., 10 novembre 2020, n. 6453 – Pres. Frattini

81)    Non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita.

(2)    Le relazioni dell’Unità di crisi regionale, ancorché idonee in questa fase di delibazione sommaria ad evidenziare che una attività istruttoria è stata compiuta, non esauriscano il dovere dell’Amministrazione di rendere conoscibili – per le parti ed ai fini del sindacato giurisdizionale (consentito, come la stessa Regione conferma) sulla eventuale illogicità, ragionevolezza e contraddittorietà dell’atto impugnato e delle valutazioni ad esso presupposte – i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione “in presenza” dell’attività didattica

[Secondo il Presedente della competente sezione del Consiglio di Stato – adito in sede di appello avverso la decisione del Tar partenopeo di esclusione di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza”, presupposto per la concessione dell’invocata tutela monocratica -  deve ritenersi, in conclusione, che debba essere respinta l’istanza cautelare, ma che debba essere ordinato fin d’ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità di crisi regionale nel periodo 3 – 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonché i dati scientifici/medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica “in presenza” ai fini della contrazione dei contagi.]. 

 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2020, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca Caporaso e Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Almerina Bove, Michele Cioffi, Tiziana Monti e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e i connessi servizi educativi, nonché per la scuola primaria e secondaria di primo grado fino al 14 novembre 2020;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato, quanto alla ammissibilità della presente istanza in appello avverso il decreto del Presidente del T.A.R. Campania sez. Quinta, n. -OMISSIS-, che le censure proposte dagli appellanti riguardano

1) la affermata compressione – dal 5 al 14 novembre 2020 – del diritto degli alunni alla istruzione, con specifico riguardo ai bambini frequentanti le scuole d’infanzia e la scuola primaria, per i quali l’attività in presenza sarebbe l’unico strumento idoneo per assicurare la necessaria educazione/istruzione

2) la affermata compressione del diritto al lavoro dei genitori, odierni appellanti, in quanto impossibilitati a svolgere la ordinaria attività lavorativa ove i figli assai piccoli siano costretti a restare a casa

A fronte di tali interessi, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l’interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nell’attuale fase pandemica, che anch’esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata;

Ritenuto che, in tali circostanze, ricorre uno dei limitatissimi casi per i quali il Consiglio di Stato, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del c.p.a., ammette l’istanza in appello, visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di interessi che trovano diretto fondamento nella Carta.

Ritenuto, quanto ai profili cautelari dedotti dagli appellanti:

  1. A) Sulla completezza dei dati medico-scientifici posti a base dell’ordinanza impugnata:

- gli appellanti assumono che i dati scientifici sarebbero riferiti ad epoca anteriore alla adozione del D.P.C.M. 4 novembre 2020, che ha classificato la Regione Campania in “zona gialla” dove è tuttora inserita;

- gli stessi appellanti affermano inoltre che i dati regionali posti a base dell’ordinanza, ritenuti non “aggiornati ad epoca successiva al D.P.C.M.” (come invece il decreto presidenziale appellato ha ritenuto), presenterebbero profili di contraddittorietà con alcuni aggiornamenti della stessa ASL di Benevento circa gli effetti di contrazione dei contagi nel periodo di chiusura 15 ottobre – 25 ottobre 2020, e che inoltre nella stessa ordinanza n. 89/2020 la Regione ammetterebbe la mancanza attuale di documentazione scientifica circa l’impatto della chiusura della scuola sulla diffusione del contagio;

- la Regione Campania, costituitasi nella presente fase di appello cautelare, ritiene invece che gli elementi istruttori e i dati scientifici posti a base dell’ordinanza n. 89 siano successivi al 3 novembre 2020, e di essi si darebbe conto nella relazione dell’Unità di crisi regionale allegata agli atti, confermata dalla successiva nota della stessa Unità di crisi in data 8 novembre 2020; entrambe le relazioni farebbero specifico riferimento, sin da quella posta a base della ordinanza n. 89/2020, a dati specifici, relativi al territorio campano, che giustificherebbero – sia valutando il positivo effetto della precedente sospensione “in presenza” sia mediante prognosi degli effetti stimati a partire dal 5 novembre 2020 – la prosecuzione della sospensione scolastica “in presenza” di cui al provvedimento regionale impugnato

A.1) Ritiene questo giudice che le relazioni dell’Unità di crisi regionale, ancorché idonee in questa fase di delibazione sommaria ad evidenziare che una attività istruttoria è stata compiuta, non esauriscano il dovere dell’Amministrazione di rendere conoscibili – per le parti ed ai fini del sindacato giurisdizionale (consentito, come la stessa Regione conferma) sulla eventuale illogicità, ragionevolezza e contraddittorietà dell’atto impugnato e delle valutazioni ad esso presupposte – i dati scientifici nella loro interezza, con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor impatto-contagio dovuto alla sospensione “in presenza” dell’attività didattica.

  1. B) Sulla ponderazione comparata degli interessi in contrasto.

Ritenuto, come detto in premessa, che sono in gioco interessi aventi, tutti, fondamento diretto in principi costituzionali.

Considerato che, senza negare il carattere prioritario - nella presente fase di pandemia – del diritto alla salute dei cittadini, gli appellanti lamentano, come osservato, la non attualità, carenza e contraddittorietà dei dati scientifici contenuti nella istruttoria regionale;

Ritenuto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il D.P.C.M. prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita;

Considerato che in questa sede, fermo quanto osservato sub A.1), non sono forniti dagli appellanti decisivi elementi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta, come è detto, alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza.

Ritenuto, in conclusione, che debba essere respinta l’istanza cautelare, ma che debba essere ordinato fin d’ora, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità di crisi regionale nel periodo 3 – 5 novembre, cui la relazione in atti ha fatto riferimento, nonché i dati scientifici/medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica “in presenza” ai fini della contrazione dei contagi.

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Dispone l’acquisizione agli atti del giudizio, introdotto con l’impugnazione della ordinanza n. 89/2020, della documentazione integrale contenente i dati medico-scientifici di cui al punto A.1) e al paragrafo conclusivo della parte motiva del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2020.



indietro

  • Giappichelli Social